| (Demolizione e recupero degli autoveicoli).
1. Il proprietario di un veicolo di peso a pieno carico
inferiore alle 35 tonnellate che intenda avviarlo alla
demolizione è tenuto a consegnarlo ad un centro autorizzato a
tale scopo.
2. Il centro di cui al comma 1 rilascia al proprietario del
veicolo un certificato attestante l'avvenuta consegna. Tale
certificato deve riportare, oltre ai dati del veicolo e
l'identità del proprietario, il numero d'autorizzazione del
centro.
3. La cancellazione dal pubblico registro automobilistico
può avvenire solo dietro presentazione, da parte del
proprietario del veicolo o del titolare del centro autorizzato
alla demolizione o suo delegato, del certificato di avvenuta
consegna del veicolo al centro stesso.
4. Sono ugualmente autorizzate al ritiro dei veicoli da
avviare alla demolizione le filiali di vendita delle case
automobilistiche, purché in grado di svolgere, in proprio o
tramite accordi con i centri di cui al comma 1, le funzioni
previste al comma 2.
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5. I centri autorizzati di cui al comma 1 e le filiali
delle case automobilistiche hanno l'obbligo di tenere un
registro con i dati delle automobili ad essi consegnate,
avviate alla demolizione.
6. Le regioni provvedono, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicare
l'elenco dei centri autorizzati al ritiro e alla demolizione
dei veicoli ed al rilascio del certificato previsto al comma
2.
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