| (Recupero e smaltimento
delle batterie esauste).
1. Chiunque immetta sul mercato batterie per autoveicoli è
tenuto ad aggiungere al prezzo di vendita una cauzione, il cui
ammontare è indicato nell'involucro della batteria o nei
listini di vendita del prodotto. Tale cauzione deve essere
applicata in ogni fase successiva della vendita fino
all'acquirente finale.
2. La cauzione di cui al comma 1 è pari al 10 per cento del
prezzo di vendita della batteria per autoveicoli. In ogni caso
non può essere inferiore a lire 15.000 né superiore a lire
100.000.
3. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede
ad adeguare l'ammontare del valore minimo e massimo di tali
cauzioni in base al tasso annuale di inflazione ogni qual
volta esso, nel corso di un anno o complessivamente di più
anni successivi, registri variazioni superiori al 10 per
cento, in più o in meno.
4. Si applica l'articolo 3, commi 6 e 7, della presente
legge.
5. Il produttore ha l'obbligo di procedere, in proprio o
tramite terzi, al riciclaggio delle batterie recuperate ai
sensi del presente articolo. A tale scopo i produttori,
singolarmente o in forma associata, presentano una volta
all'anno al Ministro dell'ambiente una relazione contenente
tutti i dati relativi sia alle batterie recuperate sia alle
quantità di materiale riciclato.
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