| 1. Le dichiarazioni ricevute dai centri sono inserite in un
modello stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
competenti.
2. Le dichiarazioni sono firmate dal dichiarante o da un
mandatario provvisto di procura autenticata.
3. Le dichiarazioni sono accompagnate dai documenti
giustificativi richiesti, sui quali si basa la domanda. Tali
documenti possono essere forniti sia in originale, sia in
copia certificata conforme dal centro.
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4. Eseguito un controllo formale il centro rilascia al
dichiarante una ricevuta di deposito della dichiarazione e
trasmette la dichiarazione e i documenti agli organismi
destinatari delle diverse formalità da espletare.
5. Alle dichiarazioni rese ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15.
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