| 1. Presso i centri sono organizzate e indette periodiche
conferenze di servizi che provvedono a rilasciare una licenza
di esercizio ambientale comprensiva di ogni
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autorizzazione necessaria all'esercizio di una nuova
impresa.
2. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano:
a) un rappresentante del Ministero
dell'ambiente;
b) un rappresentante della regione;
c) un rappresentante della provincia;
d) un rappresentante dei comuni interessati;
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede, con
proprio decreto, a stabilire le ulteriori modalità di
funzionamento della conferenza di servizi di cui al comma
1.
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