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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29258
DDL2414-0002
Progetto di legge Camera n. 2414 - testo presentato - (DDL12-2414)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2414. TESTIPDL
...C2414.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2414 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Nel valore di un bene espresso
  in una fattura vanno considerati in maggiorazione: l'IVA, le
  tasse o imposte relative ai diversi tipi di prodotti, i
  servizi o condizioni di vendita e non ultimi gli eventuali
  sconti che vanno pur sempre tenuti presenti per il calcolo dei
  prezzi.
    La legislazione attuale prevede e disciplina espressamente
  con la legge 19 marzo 1980, n. 80, le vendite straordinarie,
  la liquidazione, i saldi di fine stagione.  Ma la stessa legge
  pur prevedendo all'articolo 10, quarto comma, le vendite
  "sotto costo" definendole come quelle il cui prezzo di vendita
  è inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
  comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, non ne prevede
  alcuna disciplina.
    Eppure tale lacuna legislativa è stata ed è tuttora la
  causa di un problema che interessa molti prodotti di largo
  consumo, specie gli alimentari di ricorrenza.
    In tal senso una politica di vendita che nessuna norma
  dello Stato considera fuori legge fa sì che tale problema si
  ripresenti anche e soprattutto anno dopo anno in concomitanza
  con le festività natalizie e pasquali.
    Le conseguenze che una siffatta situazione crea sono
  riscontrabili in prevalenza nel danno all'immagine
  dell'industria di marca, nella mancanza di tutela nei
  confronti dei consumatori e, non ultimo, nei danni economici
  subiti dalla maggior parte degli operatori commerciali.
    In particolare, i prezzi praticati da alcuni grandi
  distributori, per determinati prodotti di marca, non avendo
  più alcun riferimento con i prezzi di acquisto producono:
  a)  gravi turbative economiche per le industrie che
  vedono coinvolti i propri prodotti.  L'impresa fornitrice
  infatti si trova a dover subire disdetta da parte di quei
  distributori che, attenendosi al listino, si trovano costretti
  ad annullare gli ordini
 
                               Pag. 2
 
  di tali prodotti non essendo in grado di fronteggiare questo
  tipo di concorrenza sleale;  b)  conseguenze traumatiche
  per le aziende commerciali (soprattutto le medie e le piccole)
  che non sono in grado di competere e contrastare pratiche di
  questo genere che, iniziate normalmente da un numero limitato
  di importanti operatori, costringono a scendere sullo stesso
  piano diverse altre imprese della grande distribuzione
  organizzata;  c)  pratiche ingannevoli nei confronti del
  consumatore che viene indotto a ritenere che in quei punti
  vendita tutti i prezzi siano particolarmente bassi (al
  contrario, le ricerche dimostrano che a fronte di prodotti
  venduti sottocosto vengono aumentati in compensazione i prezzi
  di molti altri articoli).
    A fronte di quanto appena esposto e al di là delle vendite
  disciplinate dalla legge n. 80 del 1980, le vendite
  sotto-costo vanno considerate esplicitamente come veri e
  propri atti di concorrenza sleale recependo, da un lato la
  normativa straniera che in taluni casi prevede addirittura
  conseguenze penali per chi agisce in regime di sotto-costo e
  dall'altro un'esigenza che già nel 1989 manifestò il Senato
  quando approvò un ordine del giorno con il quale invitava il
  Governo a prendere provvedimenti affinché regolamentasse la
  materia.
    E' pur vero che di recente l'Autorità  antitrust  si è
  espressa sfavorevolmente nel senso di non intendere le vendite
  sotto-costo come pratica restrittiva della concorrenza.  In
  sintesi, sancisce l'Autorità  antitrust,  se la vendita
  sotto-costo è genericamente identificata e non riferita a
  specifiche situazioni concorrenziali, essa non è configurabile
  come un comportamento suscettibile di alterare il gioco della
  concorrenza.
    Tuttavia, la vendita sotto-costo è una pratica resa
  pericolosa da quella che rimane pur sempre una carenza
  normativa che invece negli altri Paesi esteri manca.  Da qui la
  necessità di difendere i consumatori e le corrette regole del
  mercato, prendendo ancora una volta esempio dai nostri Paesi
  vicini.
    A conseguenza di quanto sopra esposto, la presente proposta
  di legge cerca di definire nel modo più preciso e quindi meno
  generico possibile l'ipotesi di vendita sotto-costo.
    In particolare, l'articolo 1 definisce esplicitamente le
  vendite sotto-costo come presunzione di concorrenza sleale ai
  fini dell'articolo 2598 del codice civile.  L'articolo 2 mira
  ad ampliare le ipotesi di concorrenza sleale prevedendo in
  particolare una tutela esplicita nei confronti del consumatore
  e forme dirette di strategie miranti ad eliminare uno o più
  concorrenti dal mercato.  L'articolo 3 prevede l'ipotesi di
  pubblicità ingannevole per le merci offerte sotto-costo e
  pubblicizzate come tali.
    Gli articoli 4 e 5 individuano i soggetti che possono
  iniziare azioni inibitorie per i casi di concorrenza sleale
  come previsto dall'articolo 2; in particolare l'articolo 5
  prevede l'inibizione anche d'ufficio per quanto disciplinato
  all'articolo 4 (pubblicità ingannevole) da parte dell'Autorità
  garante della concorrenza e del mercato.
    L'articolo 6 attiene alla risoluzione delle controversie
  relative a tale materia e infine l'articolo 7 prevede le
  opportune sanzioni.
 
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