| Onorevoli Colleghi! -- Nel valore di un bene espresso
in una fattura vanno considerati in maggiorazione: l'IVA, le
tasse o imposte relative ai diversi tipi di prodotti, i
servizi o condizioni di vendita e non ultimi gli eventuali
sconti che vanno pur sempre tenuti presenti per il calcolo dei
prezzi.
La legislazione attuale prevede e disciplina espressamente
con la legge 19 marzo 1980, n. 80, le vendite straordinarie,
la liquidazione, i saldi di fine stagione. Ma la stessa legge
pur prevedendo all'articolo 10, quarto comma, le vendite
"sotto costo" definendole come quelle il cui prezzo di vendita
è inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, non ne prevede
alcuna disciplina.
Eppure tale lacuna legislativa è stata ed è tuttora la
causa di un problema che interessa molti prodotti di largo
consumo, specie gli alimentari di ricorrenza.
In tal senso una politica di vendita che nessuna norma
dello Stato considera fuori legge fa sì che tale problema si
ripresenti anche e soprattutto anno dopo anno in concomitanza
con le festività natalizie e pasquali.
Le conseguenze che una siffatta situazione crea sono
riscontrabili in prevalenza nel danno all'immagine
dell'industria di marca, nella mancanza di tutela nei
confronti dei consumatori e, non ultimo, nei danni economici
subiti dalla maggior parte degli operatori commerciali.
In particolare, i prezzi praticati da alcuni grandi
distributori, per determinati prodotti di marca, non avendo
più alcun riferimento con i prezzi di acquisto producono:
a) gravi turbative economiche per le industrie che
vedono coinvolti i propri prodotti. L'impresa fornitrice
infatti si trova a dover subire disdetta da parte di quei
distributori che, attenendosi al listino, si trovano costretti
ad annullare gli ordini
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di tali prodotti non essendo in grado di fronteggiare questo
tipo di concorrenza sleale; b) conseguenze traumatiche
per le aziende commerciali (soprattutto le medie e le piccole)
che non sono in grado di competere e contrastare pratiche di
questo genere che, iniziate normalmente da un numero limitato
di importanti operatori, costringono a scendere sullo stesso
piano diverse altre imprese della grande distribuzione
organizzata; c) pratiche ingannevoli nei confronti del
consumatore che viene indotto a ritenere che in quei punti
vendita tutti i prezzi siano particolarmente bassi (al
contrario, le ricerche dimostrano che a fronte di prodotti
venduti sottocosto vengono aumentati in compensazione i prezzi
di molti altri articoli).
A fronte di quanto appena esposto e al di là delle vendite
disciplinate dalla legge n. 80 del 1980, le vendite
sotto-costo vanno considerate esplicitamente come veri e
propri atti di concorrenza sleale recependo, da un lato la
normativa straniera che in taluni casi prevede addirittura
conseguenze penali per chi agisce in regime di sotto-costo e
dall'altro un'esigenza che già nel 1989 manifestò il Senato
quando approvò un ordine del giorno con il quale invitava il
Governo a prendere provvedimenti affinché regolamentasse la
materia.
E' pur vero che di recente l'Autorità antitrust si è
espressa sfavorevolmente nel senso di non intendere le vendite
sotto-costo come pratica restrittiva della concorrenza. In
sintesi, sancisce l'Autorità antitrust, se la vendita
sotto-costo è genericamente identificata e non riferita a
specifiche situazioni concorrenziali, essa non è configurabile
come un comportamento suscettibile di alterare il gioco della
concorrenza.
Tuttavia, la vendita sotto-costo è una pratica resa
pericolosa da quella che rimane pur sempre una carenza
normativa che invece negli altri Paesi esteri manca. Da qui la
necessità di difendere i consumatori e le corrette regole del
mercato, prendendo ancora una volta esempio dai nostri Paesi
vicini.
A conseguenza di quanto sopra esposto, la presente proposta
di legge cerca di definire nel modo più preciso e quindi meno
generico possibile l'ipotesi di vendita sotto-costo.
In particolare, l'articolo 1 definisce esplicitamente le
vendite sotto-costo come presunzione di concorrenza sleale ai
fini dell'articolo 2598 del codice civile. L'articolo 2 mira
ad ampliare le ipotesi di concorrenza sleale prevedendo in
particolare una tutela esplicita nei confronti del consumatore
e forme dirette di strategie miranti ad eliminare uno o più
concorrenti dal mercato. L'articolo 3 prevede l'ipotesi di
pubblicità ingannevole per le merci offerte sotto-costo e
pubblicizzate come tali.
Gli articoli 4 e 5 individuano i soggetti che possono
iniziare azioni inibitorie per i casi di concorrenza sleale
come previsto dall'articolo 2; in particolare l'articolo 5
prevede l'inibizione anche d'ufficio per quanto disciplinato
all'articolo 4 (pubblicità ingannevole) da parte dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
L'articolo 6 attiene alla risoluzione delle controversie
relative a tale materia e infine l'articolo 7 prevede le
opportune sanzioni.
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