| 1. Per merci offerte in vendita a prezzo di sotto costo si
intendono quelle il cui prezzo di vendita è inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto, come previsto dall'articolo 10, quarto
comma della legge 19 marzo 1980, n. 80.
2. L'offerta in vendita di merci a prezzo di sotto costo
costituisce presunzione di concorrenza sleale ai fini
dell'applicazione degli articoli 2598 e seguenti del codice
civile.
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