| 1. L'articolo 2598 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2598. - (Atti di concorrenza sleale). -
Ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente
usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un
concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a
creare confusione con i prodotti e con l'attività di un
concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro
mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale
e idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
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4) realizzando vendite sotto costo:
a) induce in errore i consumatori circa il
livello del prezzo degli altri prodotti o dei servizi offerti
dalla stessa azienda produttrice;
b) getta discredito sull'immagine di un prodotto
o di un'azienda altrui;
c) opera una strategia diretta ad eliminare un
concorrente o un gruppo di concorrenti dal mercato.".
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