| 1. Nei casi previsti dall'articolo 2598 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, l'azione
inibitoria può essere promossa dai produttori, dai
concorrenti, dai consumatori e dalle associazioni ed
organizzazioni di tutela dei loro interessi, nonché da ogni
pubblica autorità che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su esplicita denuncia di
soggetti privati.
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