| 1. Nel caso previsto dall'articolo 3 l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può inibire, anche
d'ufficio, il compimento degli atti di pubblicità ingannevole,
la loro continuazione, e richiedere l'eliminazione degli
effetti prodotti.
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