| 1. I produttori, i concorrenti e le loro associazioni di
categoria ed organizzazioni possono deferire la risoluzione
delle
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controversie relative alle ipotesi di cui agli articoli 1 e 3
della presente legge alle commissioni arbitrali e conciliative
costituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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