Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29267
DDL2415-0002
Progetto di legge Camera n. 2415 - testo presentato - (DDL12-2415)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2415. TESTIPDL
...C2415.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2415 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- Con la presente proposta di legge
  s'intende accelerare l'applicazione delle risultanze del
  referendum  sulla cosiddetta "legge Jervolino-Vassalli"
  (legge 26 giugno 1990, n. 162) celebrato in data 18 aprile
  1992 ove la volontà popolare ha determinato, con il suo
  consenso, un'effettiva svolta antipunizionista e ha indicato
  altre vie e alternative per assicurare al cittadino
  tossicodipendente sanzioni non penali.
    Gli esiti del  referendum  possono principalmente
  essere schematizzati come segue:
      l'abrogazione delle norme (articolo 76) che introducono,
  direttamente o indirettamente, sanzioni penali per l'uso
  personale delle sostanze illecite, mentre vengono
  mantenute in vigore le sanzioni amministrative, conformemente
  agli obblighi assunti dal Parlamento italiano con la ratifica,
  avvenuta nel 1990, della Convenzione ONU di Vienna del
  1988;
      l'abrogazione della dose media giornaliera, che già una
  sentenza della Corte costituzionale, 11 luglio 1991, aveva
  ridimensionata;
      l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 72 che afferma:
  "E' vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e
  psicotrope";
      l'abrogazione dell'articolo 2, ridefinendo la facoltà di
  stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi al
  Ministero della sanità;
 
                               Pag. 2
 
      l'abrogazione delle norme (articoli 120 e 121) che
  impongono al medico di famiglia di comunicare al servizio
  pubblico per le tossicodipendenze il nome del loro paziente
  consumatore di sostanze proibite.
    Per quanto di recente, il 30 settembre 1994, il Ministero
  della sanità abbia reso note le linee-guida per il trattamento
  della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi, esse
  rimangono linee interpretative, spesso contraddittorie e
  comunque senza la capacità normativa di legge, ciò che si
  vuole raggiungere attraverso la presente proposta di legge.
    L'articolo 1 integra la rappresentanza nelle consulenze
  dell'Osservatorio sulla droga, rendendo libero l'accesso alla
  documentazione raccolta o elaborata.
    Gli articoli 3 e seguenti conferiscono al Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale la facoltà di liberalizzare
  la canapa indiana e le sostanze incluse nella tabella II di
  cui all'articolo 14.
    L'articolo 10 istituisce la commissione regionale sulle
  tossicodipendenze.
    L'articolo 12 rivaluta le funzioni del medico di fiducia e
  riconosce la potenzialità della relazione terapeutica del
  medico di famiglia ricostituendo il rapporto di fiducia
  medico-tossicodipendente.
    L'articolo 14 garantisce contributi figurativi per i
  periodi di assenza dal lavoro per cure e riabilitazione dallo
  stato di tossicodipendenza.
    Gli articoli 15 e seguenti sanciscono, con criteri di
  priorità, l'adozione di interventi volti alla riduzione del
  danno sociale e sanitario come:
        a)  l'istituzione di unità di strada;
        b)  la prescrizione e la somministrazione di
  sostanze stupefacenti;
        c)  la realizzazione di programmi di prevenzione,
  con particolare riferimento all'AIDS.
    L'articolo 18 include nella farmacopea ufficiale le
  sostanze della tabella I di cui all'articolo 14.
    L'articolo 19 riconosce l'autonomia terapeutica del
  medico.
    Gli articoli 20 e seguenti istituiscono i centri di
  sperimentazione, finalizzati al trattamento farmacologico
  delle tossicodipendenze.
    L'articolo 21 disciplina l'accesso ai finanziamenti
  pubblici.
    L'articolo 22 regolamenta l'accesso dei deputati, senatori
  e consiglieri regionali alle strutture di cura e
  riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
    L'articolo 23 delega al Ministro per la famiglia e la
  solidarietà sociale la regolamentazione del lavoro degli
  ospiti presso le comunità o strutture per la cura e
  riabilitazione delle tossicodipendenze.
    Attesa tutta la problematica della questione "droghe", la
  cosa certa è che tutte le strutture della società, da quelle
  sociali a quelle economiche, al sistema carcerario,
  all'istituzione principe, qual è la famiglia, sono state
  investite molto negativamente da essa.  La questione deve
  trovare una risposta, a livello sociale, sanitario e
  istituzionale ivi compresi i consigli regionali.
    Nel chiedere l'approvazione della presente proposta di
  legge non solo si vuole stimolare il Parlamento a legiferare
  in materia in conseguenza degli esiti del  referendum,  ma
  si vuole anche far conoscere alla società abruzzese che la
  regione Abruzzo intende perseguire tutte le vie plausibili
  nella risposta al "problema droghe".
 
DATA=950419 FASCID=DDL12-2415 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2415 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0002 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=241500 00 FASCIDC=12DDL2415 SORTNAV=0241500 000 00000 ZZDDLC2415 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati