| Onorevoli Deputati! -- Con la presente proposta di legge
s'intende accelerare l'applicazione delle risultanze del
referendum sulla cosiddetta "legge Jervolino-Vassalli"
(legge 26 giugno 1990, n. 162) celebrato in data 18 aprile
1992 ove la volontà popolare ha determinato, con il suo
consenso, un'effettiva svolta antipunizionista e ha indicato
altre vie e alternative per assicurare al cittadino
tossicodipendente sanzioni non penali.
Gli esiti del referendum possono principalmente
essere schematizzati come segue:
l'abrogazione delle norme (articolo 76) che introducono,
direttamente o indirettamente, sanzioni penali per l'uso
personale delle sostanze illecite, mentre vengono
mantenute in vigore le sanzioni amministrative, conformemente
agli obblighi assunti dal Parlamento italiano con la ratifica,
avvenuta nel 1990, della Convenzione ONU di Vienna del
1988;
l'abrogazione della dose media giornaliera, che già una
sentenza della Corte costituzionale, 11 luglio 1991, aveva
ridimensionata;
l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 72 che afferma:
"E' vietato l'uso personale delle sostanze stupefacenti e
psicotrope";
l'abrogazione dell'articolo 2, ridefinendo la facoltà di
stabilire limiti e modalità nell'uso di farmaci sostitutivi al
Ministero della sanità;
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l'abrogazione delle norme (articoli 120 e 121) che
impongono al medico di famiglia di comunicare al servizio
pubblico per le tossicodipendenze il nome del loro paziente
consumatore di sostanze proibite.
Per quanto di recente, il 30 settembre 1994, il Ministero
della sanità abbia reso note le linee-guida per il trattamento
della dipendenza da oppiacei con farmaci sostitutivi, esse
rimangono linee interpretative, spesso contraddittorie e
comunque senza la capacità normativa di legge, ciò che si
vuole raggiungere attraverso la presente proposta di legge.
L'articolo 1 integra la rappresentanza nelle consulenze
dell'Osservatorio sulla droga, rendendo libero l'accesso alla
documentazione raccolta o elaborata.
Gli articoli 3 e seguenti conferiscono al Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale la facoltà di liberalizzare
la canapa indiana e le sostanze incluse nella tabella II di
cui all'articolo 14.
L'articolo 10 istituisce la commissione regionale sulle
tossicodipendenze.
L'articolo 12 rivaluta le funzioni del medico di fiducia e
riconosce la potenzialità della relazione terapeutica del
medico di famiglia ricostituendo il rapporto di fiducia
medico-tossicodipendente.
L'articolo 14 garantisce contributi figurativi per i
periodi di assenza dal lavoro per cure e riabilitazione dallo
stato di tossicodipendenza.
Gli articoli 15 e seguenti sanciscono, con criteri di
priorità, l'adozione di interventi volti alla riduzione del
danno sociale e sanitario come:
a) l'istituzione di unità di strada;
b) la prescrizione e la somministrazione di
sostanze stupefacenti;
c) la realizzazione di programmi di prevenzione,
con particolare riferimento all'AIDS.
L'articolo 18 include nella farmacopea ufficiale le
sostanze della tabella I di cui all'articolo 14.
L'articolo 19 riconosce l'autonomia terapeutica del
medico.
Gli articoli 20 e seguenti istituiscono i centri di
sperimentazione, finalizzati al trattamento farmacologico
delle tossicodipendenze.
L'articolo 21 disciplina l'accesso ai finanziamenti
pubblici.
L'articolo 22 regolamenta l'accesso dei deputati, senatori
e consiglieri regionali alle strutture di cura e
riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
L'articolo 23 delega al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale la regolamentazione del lavoro degli
ospiti presso le comunità o strutture per la cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze.
Attesa tutta la problematica della questione "droghe", la
cosa certa è che tutte le strutture della società, da quelle
sociali a quelle economiche, al sistema carcerario,
all'istituzione principe, qual è la famiglia, sono state
investite molto negativamente da essa. La questione deve
trovare una risposta, a livello sociale, sanitario e
istituzionale ivi compresi i consigli regionali.
Nel chiedere l'approvazione della presente proposta di
legge non solo si vuole stimolare il Parlamento a legiferare
in materia in conseguenza degli esiti del referendum, ma
si vuole anche far conoscere alla società abruzzese che la
regione Abruzzo intende perseguire tutte le vie plausibili
nella risposta al "problema droghe".
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