| 1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato
"testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Fanno altresì parte come consulenti
dell'Osservatorio di cui al comma 4 dell'articolo 132 quattro
esperti nelle materie statistiche e sociali ed i
rappresentanti delle maggiori organizzazioni non governative
nazionali operanti in Italia nel settore della prevenzione,
cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. Questi
sono individuati e nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale e partecipano a ciascuna
riunione ed alle attività dell'Osservatorio, senza alcuna
limitazione di accesso alla documentazione raccolta o
elaborata";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Comitato, con l'apporto di esperti e
rappresentanti di associazioni nazionali per la difesa dei
diritti delle persone tossicodipendenti e delle maggiori
organizzazioni non governative che operano nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza, formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
amministrative delle regioni di competenza della regione nel
settore.";
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c) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. I dati a qualsiasi titolo raccolti, elaborati e
pubblicati dall'Osservatorio sono pubblici. L'accesso agli
stessi è regolamentato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, nel rispetto delle norme previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Dipartimento per gli
affari sociali pubblica, in allegato alla sezione di cui al
comma 14 del presente articolo, i dati raccolti
dall'Osservatorio.";
d) dopo il comma 13, è inserito il seguente:
"13- bis. Una quota non superiore ad un ventesimo
della somma prevista è utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di uno sportello per le associazioni, per
l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
prevenzione, recupero e riabilitazione alle organizzazioni non
governative che operano nel settore. Una quota non superiore
ad un ventesimo della somma destinata alle regioni per
interventi di prevenzione e informazione a qualsiasi titolo
finanziati dallo Stato, ferme restando le attuali dotazioni
organiche, è utilizzata per l'istituzione, presso
l'assessorato competente delle regioni e delle province
autonome, di uno sportello per i cittadini per l'informazione,
l'assistenza e l'indirizzo nel campo della prevenzione, cura e
riabilitazione".
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