Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29268
DDL2415-0003
Progetto di legge Camera n. 2415 - testo presentato - (DDL12-2415)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C2415. TESTIPDL
...C2415.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2415 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di
  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
  tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato
  "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
  periodi: "Fanno altresì parte come consulenti
  dell'Osservatorio di cui al comma 4 dell'articolo 132 quattro
  esperti nelle materie statistiche e sociali ed i
  rappresentanti delle maggiori organizzazioni non governative
  nazionali operanti in Italia nel settore della prevenzione,
  cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.  Questi
  sono individuati e nominati con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale e partecipano a ciascuna
  riunione ed alle attività dell'Osservatorio, senza alcuna
  limitazione di accesso alla documentazione raccolta o
  elaborata";
    b)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
      "6.  Il Comitato, con l'apporto di esperti e
  rappresentanti di associazioni nazionali per la difesa dei
  diritti delle persone tossicodipendenti e delle maggiori
  organizzazioni non governative che operano nel settore della
  prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di
  tossicodipendenza, formula proposte al Governo per l'esercizio
  della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività
  amministrative delle regioni di competenza della regione nel
  settore.";
 
                               Pag. 4
 
    c)  il comma 11 è sostituito dal seguente:
      "11.  I dati a qualsiasi titolo raccolti, elaborati e
  pubblicati dall'Osservatorio sono pubblici.  L'accesso agli
  stessi è regolamentato con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, nel rispetto delle norme previste
  dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il Dipartimento per gli
  affari sociali pubblica, in allegato alla sezione di cui al
  comma 14 del presente articolo, i dati raccolti
  dall'Osservatorio.";
    d)  dopo il comma 13, è inserito il seguente:
      "13- bis.  Una quota non superiore ad un ventesimo
  della somma prevista è utilizzata, ferme restando le attuali
  dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento
  per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
  ministri, di uno sportello per le associazioni, per
  l'informazione, l'assistenza e l'indirizzo nel campo della
  prevenzione, recupero e riabilitazione alle organizzazioni non
  governative che operano nel settore.  Una quota non superiore
  ad un ventesimo della somma destinata alle regioni per
  interventi di prevenzione e informazione a qualsiasi titolo
  finanziati dallo Stato, ferme restando le attuali dotazioni
  organiche, è utilizzata per l'istituzione, presso
  l'assessorato competente delle regioni e delle province
  autonome, di uno sportello per i cittadini per l'informazione,
  l'assistenza e l'indirizzo nel campo della prevenzione, cura e
  riabilitazione".
 
DATA=950419 FASCID=DDL12-2415 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2415 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0004 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=241500 00 FASCIDC=12DDL2415 SORTNAV=0241500 000 00000 ZZDDLC2415 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati