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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


2927
DDL0176-0002
Progetto di legge Camera n. 176 - testo presentato - (DDL12-176)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C176. TESTIPDL
...C176.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC176 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Colleghi! -- E' ormai evidente a tutti come il
  crollo della Prima Repubblica sia stato causato dallo
  smascheramento del criminale sistema di corruzione e
  concussione da quella attuato, finalizzato all'illecito
  finanziamento della quasi esclusività dei partiti che la
  componevano, in totale spregio del mandato democratico
  ricevuto dagli elettori.
    E' altrettanto evidente come non possa essere sufficiente a
  risarcire la collettività del danno subìto la penale
  persecuzione nei confronti delle persone che abbiano
  fisicamente concretato le condotte illecite che di quel
  sistema costituivano l'evidente concretizzazione.
    L'enormità del danno economico occorso al Paese richiede,
  in aggiunta, l'escussione del patrimonio dei colpevoli.  Ma al
  di là della constatazione, puramente tecnica, della probabile
  incapienza dei patrimoni di questi ultimi a fronte dell'ordine
  di grandezza dei risarcimenti necessari, non ci pare equo non
  coinvolgere quei partiti che di quelle illecite azioni
  personali sono stati i mandanti morali e, spesso, i
  beneficiari.
    All'articolo 1 della nostra proposta di legge prevediamo
  pertanto la responsabilità civile dei partiti politici per i
  danni subiti da terzi per reati commessi da una serie di
  persone fisiche che in vario modo possono a questi fare
  riferimento, con un ventaglio di posizioni che vanno dal
  rappresentante al semplice indicato, in modo da lasciare al
  giudice la concreta valutazione dello spessore e della
  valenza, univoca o biunivoca, del rapporto che lega la persona
  al partito, sì da attuare il dettato dell'articolo ogni
  qualvolta si possa riscontrare un vantaggio del partito a
  fronte dell'illecito comportamento della persona fisica.
    All'articolo 2 prendono corpo le disposizioni processuali
  atte a rendere più rapida la possibilità di ottenere il
  risarcimento dei danni o la restituzione delle somme
  illecitamente percepite dai partiti da parte di quei soggetti,
  persone fisiche o enti, che abbiano subìto un danno
  dall'illecito comportamento dei soggetti di cui all'articolo 1
  e che quindi possono costituirsi parte civile nel procedimento
  penale a loro carico.  Infatti, al comma 1, viene stabilito il
  principio che la citazione in giudizio del partito, quale
  responsabile civile, debba essere effettuata preferibilmente
  in sede penale.  Tale disposizione ha l'intento di permettere
  al giudice penale di decidere prontamente anche in merito al
  risarcimento del danno, diminuendo notevolmente i tempi per il
  ristoro e contemporaneamente, ponendosi tale procedimento con
  carattere di specialità nei confronti delle disposizioni
  generali, incentivando le parti lese ad utilizzare la
  procedura stabilita da queste norme.  Si è preferito evitare il
  carattere di esclusività dell'esercizio di tale azione civile
  in sede penale per ovvie ragioni di opportunità, soprattutto
  in considerazione del fatto che l'azione penale potrebbe non
  aver luogo o interrompersi per una causa di estinzione del
  reato, precludendo così la possibilità per la parte civile di
  ottenere comunque il risarcimento del danno.
    I commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono la naturale conseguenza
  di questo principio innovativo fondamentale: il comma 2
  permette al giudice penale di liquidare il danno nelle sue
  diverse forme e nel suo ammontare anche in via equitativa,
  volendo così venire incontro alle difficoltà della parte lesa
  nel dimostare compiutamente il pregiudizio subito; il comma 3
  dispone l'obbligo per il giudice di primo
 
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  grado di ordinare il sequestro dei beni del partito per un
  importo pari a quanto liquidato in base al comma 2,
  stabilendone tuttavia dei limiti, dati dall'ammontare delle
  quote associative annuali, a motivo dell'evidente estraneità
  degli iscritti dai fatti in oggetto.
    Data la specialità della procedura qui prevista, il comma 4
  è norma di coordinamento con le disposizioni stabilite dagli
  articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale in
  materia di legittimazione all'azione civile, di costituzione
  della parte civile e di citazione del responsabile civile.  In
  questo comma viene inoltre esclusa la possibilità di
  applicazione delle norme di cui agli articoli 80, 81, 86 e 87
  del codice di procedura penale, concernenti la richiesta di
  esclusione della parte civile e del responsabile civile, sia
  d'ufficio che ad istanza delle varie parti legittimate.  Ciò al
  fine, proprio per la specialità del procedimento, di evitare
  particolari ostacoli che si frappongano alla speditezza della
  procedura qui prevista.
    Nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, si è voluto considerare il
  caso in cui l'imputato ricorra ai riti alternativi, per
  evitare che un tale ricorso possa vanificare gli intenti della
  legge.  Si è disposto così, in via del tutto eccezionale,
  soprattutto per quanto riguarda il procedimento previsto
  dall'articolo 444 del codice di procedura penale, di prevedere
  il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile
  anche d'ufficio,
  su disposizione del giudice (comma 5).  Il comma 6 è norma del
  tutto innovativa che stabilisce che le sentenze previste dagli
  articoli 442 e 444 del codice di procedura penale facciano
  stato nel giudizio civile, evitando così alla parte lesa un
  inutile e gravoso onere probatorio per la dimostrazione della
  responsabilità in tale sede.
    L'articolo 3 dispone modifiche alla legge 18 novembre 1981,
  n. 659, allargando alla disponibilità di diritti reali su beni
  immobili l'obbligo di denunzia nel bilancio annuale dei
  partiti.
    L'articolo 4 sancisce la retroattività della legge, nonché
  la possibilità di revocatoria degli atti di disposizione
  compiuti dai partiti a danno della parte civile, invertendo
  l'ordine della prova relativamente alla sussistenza delle
  condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile mediante
  una presunzione  juris tantum,  con il limite di
  retroattività temporale a partire dall'anno antecedente
  all'entrata in vigore della legge.
    Infine, per disattivare i meccanismi di trasformismo tanto
  frequenti, soprattutto recentemente, nel nostro panorama
  politico e che potrebbero tentare di nullificare le tante
  responsabilità accumulate in decenni di illeciti, si dispone
  la traslazione delle responsabilità dalle vecchie
  organizzazioni politiche alle nuove, nonostante modifiche di
  nomi o epurazioni di dirigenza, mediante semplici quanto ovvie
  connessioni strutturali o patrimoniali.
 
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