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Onorevoli Colleghi! -- E' ormai evidente a tutti come il
crollo della Prima Repubblica sia stato causato dallo
smascheramento del criminale sistema di corruzione e
concussione da quella attuato, finalizzato all'illecito
finanziamento della quasi esclusività dei partiti che la
componevano, in totale spregio del mandato democratico
ricevuto dagli elettori.
E' altrettanto evidente come non possa essere sufficiente a
risarcire la collettività del danno subìto la penale
persecuzione nei confronti delle persone che abbiano
fisicamente concretato le condotte illecite che di quel
sistema costituivano l'evidente concretizzazione.
L'enormità del danno economico occorso al Paese richiede,
in aggiunta, l'escussione del patrimonio dei colpevoli. Ma al
di là della constatazione, puramente tecnica, della probabile
incapienza dei patrimoni di questi ultimi a fronte dell'ordine
di grandezza dei risarcimenti necessari, non ci pare equo non
coinvolgere quei partiti che di quelle illecite azioni
personali sono stati i mandanti morali e, spesso, i
beneficiari.
All'articolo 1 della nostra proposta di legge prevediamo
pertanto la responsabilità civile dei partiti politici per i
danni subiti da terzi per reati commessi da una serie di
persone fisiche che in vario modo possono a questi fare
riferimento, con un ventaglio di posizioni che vanno dal
rappresentante al semplice indicato, in modo da lasciare al
giudice la concreta valutazione dello spessore e della
valenza, univoca o biunivoca, del rapporto che lega la persona
al partito, sì da attuare il dettato dell'articolo ogni
qualvolta si possa riscontrare un vantaggio del partito a
fronte dell'illecito comportamento della persona fisica.
All'articolo 2 prendono corpo le disposizioni processuali
atte a rendere più rapida la possibilità di ottenere il
risarcimento dei danni o la restituzione delle somme
illecitamente percepite dai partiti da parte di quei soggetti,
persone fisiche o enti, che abbiano subìto un danno
dall'illecito comportamento dei soggetti di cui all'articolo 1
e che quindi possono costituirsi parte civile nel procedimento
penale a loro carico. Infatti, al comma 1, viene stabilito il
principio che la citazione in giudizio del partito, quale
responsabile civile, debba essere effettuata preferibilmente
in sede penale. Tale disposizione ha l'intento di permettere
al giudice penale di decidere prontamente anche in merito al
risarcimento del danno, diminuendo notevolmente i tempi per il
ristoro e contemporaneamente, ponendosi tale procedimento con
carattere di specialità nei confronti delle disposizioni
generali, incentivando le parti lese ad utilizzare la
procedura stabilita da queste norme. Si è preferito evitare il
carattere di esclusività dell'esercizio di tale azione civile
in sede penale per ovvie ragioni di opportunità, soprattutto
in considerazione del fatto che l'azione penale potrebbe non
aver luogo o interrompersi per una causa di estinzione del
reato, precludendo così la possibilità per la parte civile di
ottenere comunque il risarcimento del danno.
I commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono la naturale conseguenza
di questo principio innovativo fondamentale: il comma 2
permette al giudice penale di liquidare il danno nelle sue
diverse forme e nel suo ammontare anche in via equitativa,
volendo così venire incontro alle difficoltà della parte lesa
nel dimostare compiutamente il pregiudizio subito; il comma 3
dispone l'obbligo per il giudice di primo
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grado di ordinare il sequestro dei beni del partito per un
importo pari a quanto liquidato in base al comma 2,
stabilendone tuttavia dei limiti, dati dall'ammontare delle
quote associative annuali, a motivo dell'evidente estraneità
degli iscritti dai fatti in oggetto.
Data la specialità della procedura qui prevista, il comma 4
è norma di coordinamento con le disposizioni stabilite dagli
articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale in
materia di legittimazione all'azione civile, di costituzione
della parte civile e di citazione del responsabile civile. In
questo comma viene inoltre esclusa la possibilità di
applicazione delle norme di cui agli articoli 80, 81, 86 e 87
del codice di procedura penale, concernenti la richiesta di
esclusione della parte civile e del responsabile civile, sia
d'ufficio che ad istanza delle varie parti legittimate. Ciò al
fine, proprio per la specialità del procedimento, di evitare
particolari ostacoli che si frappongano alla speditezza della
procedura qui prevista.
Nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, si è voluto considerare il
caso in cui l'imputato ricorra ai riti alternativi, per
evitare che un tale ricorso possa vanificare gli intenti della
legge. Si è disposto così, in via del tutto eccezionale,
soprattutto per quanto riguarda il procedimento previsto
dall'articolo 444 del codice di procedura penale, di prevedere
il sequestro conservativo dei beni del responsabile civile
anche d'ufficio,
su disposizione del giudice (comma 5). Il comma 6 è norma del
tutto innovativa che stabilisce che le sentenze previste dagli
articoli 442 e 444 del codice di procedura penale facciano
stato nel giudizio civile, evitando così alla parte lesa un
inutile e gravoso onere probatorio per la dimostrazione della
responsabilità in tale sede.
L'articolo 3 dispone modifiche alla legge 18 novembre 1981,
n. 659, allargando alla disponibilità di diritti reali su beni
immobili l'obbligo di denunzia nel bilancio annuale dei
partiti.
L'articolo 4 sancisce la retroattività della legge, nonché
la possibilità di revocatoria degli atti di disposizione
compiuti dai partiti a danno della parte civile, invertendo
l'ordine della prova relativamente alla sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 2901 del codice civile mediante
una presunzione juris tantum, con il limite di
retroattività temporale a partire dall'anno antecedente
all'entrata in vigore della legge.
Infine, per disattivare i meccanismi di trasformismo tanto
frequenti, soprattutto recentemente, nel nostro panorama
politico e che potrebbero tentare di nullificare le tante
responsabilità accumulate in decenni di illeciti, si dispone
la traslazione delle responsabilità dalle vecchie
organizzazioni politiche alle nuove, nonostante modifiche di
nomi o epurazioni di dirigenza, mediante semplici quanto ovvie
connessioni strutturali o patrimoniali.
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