| 1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, è inserito il
seguente:
"Art. 17- bis. - (Autorizzazioni per le sostanze
incluse nella tabella II di cui
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all'articolo 14). - 1. Il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale autorizza, in deroga a quanto previsto dai
titoli III, IV, V e VI, la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli
di produzione, il controllo sulle materie prime, la
documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione,
l'esportazione ed il transito delle piante di canapa indiana e
delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo
14. Le disposizioni per l'autorizzazione sono approvate con
apposito regolamento dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale.
2. Chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi,
commerci, distribuisca, importi, esporti ed organizzi transito
delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14
senza le autorizzazioni previste dal comma 1 del presente
articolo, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1 e 4
dell'articolo 73".
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