| 1. All'articolo 19 del testo unico, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate
soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale
rappresentante, se trattasi di società, non sia stato
condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei
reati di cui agli articoli 416- bis del codice penale,
73, comma 1, e 74, del presente testo unico, ovvero nei cui
confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non
definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. Gli stessi requisiti deve possedere il
direttore tecnico dell'azienda".
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