| 1. All'articolo 104 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Ministero della pubblica
istruzione", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione nel caso di iniziative rivolte alla
popolazione studentesca";
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b) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono
inserite le seguenti: "nel caso di iniziative rivolte alla
popolazione studentesca";
c) al comma 3, dopo le parole: "Ministro della
pubblica istruzione", sono inserite le seguenti: ", d'intesa
con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale".
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