| 1. All'articolo 113 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni esercitano, altresì, le funzioni di
indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3- bis. Presso ogni regione o provincia autonoma
è istituita una commissione regionale sulle tossicodipendenze,
con compiti di consulenza e supporto delle attività di
competenza delle regioni, delle unità sanitarie locali e dei
comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. Con decreto del presidente della giunta
sono nominati i componenti della commissione, scelti tra i
funzionari degli assessorati competenti per materia, esperti
nei diversi settori coinvolti, rappresentanti delle maggiori
cooperative sociali e associazioni di volontariato operanti
nella regione".
| |