| 1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o
psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale ovvero al
proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad
accertamenti diagnostici e di definire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4- bis. Con proprio decreto il Ministro della sanità
detta norme per la rilevazione statistica dei casi di
tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture
socio-sanitarie diverse dai SERT, al fine di conoscere il
numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e
socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione
di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie.
I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta
dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al
comma 8 e devono essere inviati all'unità sanitaria locale e
alla regione territorialmente competente per l'attività del
medico o della struttura socio-sanitaria";
c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"9- bis. E' fatta sempre salva la possibilità da parte
della persona tossicodipendente di interrompere il programma
individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso
un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare il
medico curante, il SERT o l'ente ausiliario di riferimento,
senza limitazione di competenza territoriale".
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