| (Oggetto).
1. I partiti politici sono civilmente responsabili per i
danni subìti da terzi per i reati commessi da loro
rappresentanti, segretari, dirigenti, funzionari, incaricati e
indicati a qualsiasi titolo nello svolgimento e nell'ambito di
attività ed incombenze connesse alla funzione politica e
amministrativa del partito, nonché alle sue esigenze
organizzative e finanziarie interne.
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