| 1. All'articolo 124 del testo unico, al comma 2 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i periodi di
assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dallo stato di
tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica sia
in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati,
dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi
figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che
attesta il periodo di massima copertura deve essere
sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o
socio-riabilitativo di cui all'articolo 120".
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