| 1. L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"Art. 135. - (Interventi finalizzati alla
riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
di sostanze psicotrope o stupefacenti). - 1. Il Ministero
per la famiglia e la solidarietà sociale promuove iniziative
volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti
dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali e
legali, con particolare riferimento alla prevenzione delle
infezioni da HIV ed alle persone che consumano sostanze tra
quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono garantire:
a) la creazione di strutture di pronta accoglienza
per consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza
fissa dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture
che offrano residenza, informazione, assistenza sociale e
sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per
le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati;
b) la creazione di unità di strada anche attraverso
l'uso di mezzi mobili;
c) la prescrizione e la somministrazione di
sostanze stupefacenti comprese nella tabella I di cui
all'articolo 14 secondo programmi sperimentali, entro i limiti
fissati dalla presente legge, con modalità stabilite dalle
regioni con decreto del presidente della giunta regionale;
d) la realizzazione di programmi di prevenzione e
informazione delle malattie a trasmissione sessuale o
endovenosa, con particolare riferimento all'AIDS, anche
attraverso iniziative per la diffusione di profilattici e
l'uso non promiscuo di siringhe monouso.
3. Il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale
progetta e realizza gli interventi di riduzione dei danni
sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze psicotrope
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o stupefacenti anche nel mondo della scuola, delle
Forze armate, delle Forze di polizia, degli istituti di
prevenzione e pena, dell'associazionismo, in collaborazione
con le amministrazioni competenti.
4. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 3,
concorre personale sanitario e socio-assistenziale,
adeguatamente formato secondo programmi previsti o realizzati
dalle regioni in accordo con le unità sanitarie locali ed i
servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
5. Il Dipartimento per gli affari sociali può realizzare
gli interventi di cui al presente articolo, anche avvalendosi
di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato la cui
preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e
comprovata.
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e 131, è
stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994, 1995 e
1996 determinato in lire 60.000 milioni".
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