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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29284
DDL2415-0019
Progetto di legge Camera n. 2415 - testo presentato - (DDL12-2415)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2415. TESTIPDL
...C2415.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE --
Pag. 10 Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2415 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 135 del testo unico è sostituito dal
  seguente:
    "Art. 135. -  (Interventi finalizzati alla
  riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo
  di sostanze psicotrope o stupefacenti).  - 1.  Il Ministero
  per la famiglia e la solidarietà sociale promuove iniziative
  volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti
  dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali e
  legali, con particolare riferimento alla prevenzione delle
  infezioni da HIV ed alle persone che consumano sostanze tra
  quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.
    2.  Le iniziative di cui al comma 1 devono garantire:
        a)  la creazione di strutture di pronta accoglienza
  per consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza
  fissa dimora, favorendo in fase sperimentale piccole strutture
  che offrano residenza, informazione, assistenza sociale e
  sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per
  le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati;
        b)  la creazione di unità di strada anche attraverso
  l'uso di mezzi mobili;
        c)  la prescrizione e la somministrazione di
  sostanze stupefacenti comprese nella tabella I di cui
  all'articolo 14 secondo programmi sperimentali, entro i limiti
  fissati dalla presente legge, con modalità stabilite dalle
  regioni con decreto del presidente della giunta regionale;
        d)  la realizzazione di programmi di prevenzione e
  informazione delle malattie a trasmissione sessuale o
  endovenosa, con particolare riferimento all'AIDS, anche
  attraverso iniziative per la diffusione di profilattici e
  l'uso non promiscuo di siringhe monouso.
    3.  Il Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale
  progetta e realizza gli interventi di riduzione dei danni
  sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze psicotrope
 
                              Pag. 11
 
  o stupefacenti anche nel mondo della scuola, delle
  Forze armate, delle Forze di polizia, degli istituti di
  prevenzione e pena, dell'associazionismo, in collaborazione
  con le amministrazioni competenti.
    4.  Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 3,
  concorre personale sanitario e socio-assistenziale,
  adeguatamente formato secondo programmi previsti o realizzati
  dalle regioni in accordo con le unità sanitarie locali ed i
  servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.
    5.  Il Dipartimento per gli affari sociali può realizzare
  gli interventi di cui al presente articolo, anche avvalendosi
  di enti ausiliari e organizzazioni di volontariato la cui
  preparazione ed esperienza nel settore sia specifica e
  comprovata.
    6.  Per la realizzazione degli interventi di cui al presente
  articolo, oltre ai fondi di cui agli articoli 127 e 131, è
  stanziato un fondo straordinario per gli anni 1994, 1995 e
  1996 determinato in lire 60.000 milioni".
 
DATA=950419 FASCID=DDL12-2415 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2415 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=241500 00 FASCIDC=12DDL2415 SORTNAV=0241500 000 00000 ZZDDLC2415 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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