| 1. Sono incluse nella farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana, di cui all'articolo 124 del testo unico approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, le sostanze elencate nella tabella I di cui
all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
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