| 1. Gli esercenti la professione medica, senza limitazioni
di competenza territoriale, possono, per esigenze terapeutiche
e secondo un programma concordato, prescrivere e somministrare
eroina, metadone e morfina ai soggetti di cui accertino lo
stato di tossicodipendenza. La decisione di adottare il
trattamento per via iniettiva può fare parte del programma
terapeutico e deve essere verificata periodicamente sulla base
dei risultati raggiunti.
2. Gli esercenti la professione medica possono
somministrare al tossicodipendente
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in crisi di astinenza eroina, metadone e morfina in
quantità adeguata al quadro clinico ed indipendentemente dal
programma concordato.
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