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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29287
DDL2415-0022
Progetto di legge Camera n. 2415 - testo presentato - (DDL12-2415)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2415. TESTIPDL
...C2415.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2415 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge devono essere istituiti, all'interno delle
  strutture sanitarie pubbliche, centri di sperimentazione
  (CDS), finalizzati al trattamento farmacologico delle
  tossicodipendenze, mediante la somministrazione controllata e
  protratta di eroina, morfina e metadone ai soggetti di cui sia
  accertato lo stato di tossicodipendenza e che non siano in
  grado di seguire programmi riabilitativi che comportino
  l'astensione dal consumo di sostanze stupefacenti.
    2.  La struttura del CDS deve essere composta in modo da
  assicurare all'interno del centro, durante l'orario di
  apertura, la presenza di almeno un medico ed un infermiere
  professionale.
    3.  La struttura del CDS deve assicurare l'apertura del
  centro tutti i giorni, festivi compresi, per almeno 12 ore,
  negli orari ed alle condizioni più vantaggiose per gli
  utenti.
    4.  Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, provvedono a dotare le strutture
  sanitarie pubbliche degli organici e dei finanziamenti
  necessari all'istituzione di centri di sperimentazione che,
  per numero e qualità delle prestazioni, siano adeguati alle
  esigenze poste dalla diffusione della tossicodipendenza nel
  territorio regionale.
    5.  Possono accedere al CDS i soggetti tossicodipendenti che
  siano residenti all'interno del territorio della unità
  sanitaria locale presso la quale il CDS è istituito, ovvero i
  soggetti residenti all'interno del territorio che la regione
  assegna alla competenza di ciascun CDS.
    6.  Il CDS deve concordare con ciascun soggetto un piano di
  trattamento individuale, che tenga conto delle esigenze
  dell'interessato, e che può comprendere, su sua esplicita
  richiesta, interventi di sostegno
 
                              Pag. 13
 
  psicologico, familiare e sociale, effettuati con il
  concorso del personale sanitario e socio-assistenziale del
  servizio per le tossicodipendenze (SERT) e del comune.
    7.  I CDS, in collaborazione con i SERT e con i comuni,
  devono definire programmi di prevenzione dei rischi, riduzione
  dei danni, e riabilitazione sociale e sanitaria per i
  cittadini tossicodipendenti residenti nel territorio assegnato
  alla loro competenza.
    8.  I programmi dei CDS devono prevedere verifiche
  periodiche per accertare l'evoluzione delle condizioni di
  salute e del consumo di droghe dei soggetti trattati.  Dovranno
  essere analizzati in particolare il comportamento sociale, la
  condizione lavorativa, l'atteggiamento di fronte al rischio
  d'infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento dei
  soggetti in cura verso attività socialmente utili e di
  allontanarli da ambienti legati alla criminalità.
    9.  L'identità dei soggetti trattati ed i programmi di
  trattamento individuale sono coperti da segreto professionale.
  I responsabili dei CDS e tutti i suoi membri non possono
  essere obbligati a deporre né davanti all'autorità giudiziaria
  né davanti ad altre autorità su quanto appreso in relazione
  alla propria professione; agli stessi si applicano le
  disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di
  procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le
  garanzie previste per il difensore dell'articolo 103 del
  codice di procedura penale.
    10.  Le regioni, in accordo con il Ministero della sanità,
  devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, sistemi integrati di verifica e
  controllo al fine di evitare la duplicazione delle
  prescrizioni di eroina, morfina e metadone effettuate dagli
  esercenti la professione medica.
 
DATA=950419 FASCID=DDL12-2415 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2415 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=005 PAGFIN=0013 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=241500 00 FASCIDC=12DDL2415 SORTNAV=0241500 000 00000 ZZDDLC2415 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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