| 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere istituiti, all'interno delle
strutture sanitarie pubbliche, centri di sperimentazione
(CDS), finalizzati al trattamento farmacologico delle
tossicodipendenze, mediante la somministrazione controllata e
protratta di eroina, morfina e metadone ai soggetti di cui sia
accertato lo stato di tossicodipendenza e che non siano in
grado di seguire programmi riabilitativi che comportino
l'astensione dal consumo di sostanze stupefacenti.
2. La struttura del CDS deve essere composta in modo da
assicurare all'interno del centro, durante l'orario di
apertura, la presenza di almeno un medico ed un infermiere
professionale.
3. La struttura del CDS deve assicurare l'apertura del
centro tutti i giorni, festivi compresi, per almeno 12 ore,
negli orari ed alle condizioni più vantaggiose per gli
utenti.
4. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono a dotare le strutture
sanitarie pubbliche degli organici e dei finanziamenti
necessari all'istituzione di centri di sperimentazione che,
per numero e qualità delle prestazioni, siano adeguati alle
esigenze poste dalla diffusione della tossicodipendenza nel
territorio regionale.
5. Possono accedere al CDS i soggetti tossicodipendenti che
siano residenti all'interno del territorio della unità
sanitaria locale presso la quale il CDS è istituito, ovvero i
soggetti residenti all'interno del territorio che la regione
assegna alla competenza di ciascun CDS.
6. Il CDS deve concordare con ciascun soggetto un piano di
trattamento individuale, che tenga conto delle esigenze
dell'interessato, e che può comprendere, su sua esplicita
richiesta, interventi di sostegno
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psicologico, familiare e sociale, effettuati con il
concorso del personale sanitario e socio-assistenziale del
servizio per le tossicodipendenze (SERT) e del comune.
7. I CDS, in collaborazione con i SERT e con i comuni,
devono definire programmi di prevenzione dei rischi, riduzione
dei danni, e riabilitazione sociale e sanitaria per i
cittadini tossicodipendenti residenti nel territorio assegnato
alla loro competenza.
8. I programmi dei CDS devono prevedere verifiche
periodiche per accertare l'evoluzione delle condizioni di
salute e del consumo di droghe dei soggetti trattati. Dovranno
essere analizzati in particolare il comportamento sociale, la
condizione lavorativa, l'atteggiamento di fronte al rischio
d'infezione da HIV, al fine di favorire l'orientamento dei
soggetti in cura verso attività socialmente utili e di
allontanarli da ambienti legati alla criminalità.
9. L'identità dei soggetti trattati ed i programmi di
trattamento individuale sono coperti da segreto professionale.
I responsabili dei CDS e tutti i suoi membri non possono
essere obbligati a deporre né davanti all'autorità giudiziaria
né davanti ad altre autorità su quanto appreso in relazione
alla propria professione; agli stessi si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono, in quanto applicabili, le
garanzie previste per il difensore dell'articolo 103 del
codice di procedura penale.
10. Le regioni, in accordo con il Ministero della sanità,
devono definire, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sistemi integrati di verifica e
controllo al fine di evitare la duplicazione delle
prescrizioni di eroina, morfina e metadone effettuate dagli
esercenti la professione medica.
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