| (Disposizioni processuali).
1. L'azione di risarcimento o di restituzione contro il
partito politico quale resposabile civile del danno è
esercitata in sede penale con la citazione in giudizio del
partito, nella persona del segretario politico pro
tempore, ad opera del terzo danneggiato costituitosi parte
civile nel giudizio a carico di chi ha commesso il reato.
2. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il
giudice penale di primo grado liquida il danno nel suo
ammontare, procedendo anche in via equitativa nel caso in cui
le prove acquisite non ne consentano una determinazione
precisa.
3. Con la sentenza di condanna del responsabile civile il
giudice di primo grado ordina, nei limiti di cui al comma 2,
il sequestro di eventuali beni immobili o mobili di proprietà
del partito, nonché delle voci di entrata di cui al bilancio
annuale, previsto dall'articolo 4 della legge 18 novembre
1981, n. 659, come modificato dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 413, del partito politico ritenuto
responsabile, sino ad un terzo del loro ammontare, fatta
eccezione per le somme provenienti dalle quote associative
annuali.
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4. Nel procedimento di cui ai commi 1, 2 e 3, gli articoli
74 e seguenti del codice di procedura penale si applicano in
quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 80, 81, 86 e
87 del medesimo codice.
5. Nel caso in cui il giudice pronunci sentenza di condanna
a norma degli articoli 442 e 444 del codice di procedura
penale, lo stesso, anche d'ufficio, deve sempre disporre
contemporaneamente il sequestro conservativo dei beni del
responsabile civile.
6. Le sentenze di condanna a norma degli articoli 442 e 444
del codice di procedura penale fanno stato nel giudizio civile
per il risarcimento del danno anche nei confronti del
responsabile civile.
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