| 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente leggge è emanato, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri il nuovo testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, coordinato con le disposizioni della
presente legge.
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