| 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 11 dell'articolo 1 del testo unico, come
sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge stessa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri approva il
regolamento di cui all'articolo 17- bis del testo unico
introdotto dall'articolo 3 della presente legge entro
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novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari
esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentite le Commissioni parlamentari
competenti.
3. Il Ministro della sanità approva il decreto di cui al
comma 4- bis dell'articolo 120 del testo unico, come
modificato dall'articolo 12 della presente legge, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.
4. La costituzione o la ricostituzione di commissioni
statali o regionali avviene entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e i
presidenti delle giunte regionali approvano i decreti di cui,
rispettivamente, agli articoli 23 e 21 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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