| 1. I certificati di cui all'articolo 1 sono rilasciati su
un modello fac-simile elaborato, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dai
tribunali, dagli uffici IVA e dai comuni.
2. Il modello per il rilascio dei certificati di cui
all'articolo 1 deve contenere le generalità del dottore
commercialista e del ragioniere e perito commerciale, il
numero di iscrizione all'albo, la provincia di iscrizione e la
seguente dizione: "Certifico, sulla scorta delle visure
effettuate e sotto la mia responsabilità che...". Il
certificato deve essere firmato per esteso dal dottore
commercialista, dal ragioniere e perito commerciale e munito
del timbro con numero di iscrizione all'albo.
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