| 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 9, comma 4, la lettera a)
è sostituita dalla seguente:
" a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
mese;";
b) nell'articolo 9, comma 4, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
" c) per le obbligazioni e gli altri titoli
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b),
comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili
in modo obiettivo.";
c) nell'articolo 52 il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla
perdita risultante dal conto
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economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di
imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
disposizioni del presente testo unico.";
d) nell'articolo 53, comma 1, la lettera c)
è sostituita dalla seguente:
"c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o
quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87,
comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di
obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa;";
e) nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
" 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di
cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
nel bilancio.";
f) all'articolo 54 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) se sono iscritte nello stato
patrimoniale;";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
" 2-bis. I maggiori valori delle immobilizzazioni
finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi
speciali non concorrono alla formazione del reddito per la
parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori
valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui siano comunque realizzati.";
3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica
per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si
considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più
recente.";
g) nell'articolo 55, comma 3, lettera b),
le parole: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre
a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il
fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa",
sono sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare,
nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita
riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni
ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare
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dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa.";
h) nell'articolo 56, dopo il comma 3- bis, è
aggiunto il seguente:
" 3-ter. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti
in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o
negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al
netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre
a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.";
i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Variazioni delle rimanenze";
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni
in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a
ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a
norma delle disposizioni che seguono.";
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui
al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
risulta dall'applicazione del metodo adottato.";
4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal
seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3- bis, è
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è
determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
normale.";
5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal
seguente: "Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino
iscritte nello stato patrimoniale per un valore
superiore.";
l) nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
" 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle
opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e
con tempo di esecuzione
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ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a
formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze
finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato
a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita
fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
disposto del comma 4.";
m) all'articolo 61, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. I titoli indicati nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un
esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi
1, 2, 3, 3- bis, 4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto
stabilito nei seguenti commi.";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
" 1-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da
contratti di riporto o di "pronti contro termine" che
prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine
dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei
titoli.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Ai fini dell'applicazione del comma 4
dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica
dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e
3- bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente
corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle
società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le
azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.";
4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera
b), del comma 3, relative ad azioni e titoli similari
emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti
alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano
in vigore accordi che consentano all'Amministrazione
finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per
l'accertamento delle condizioni ivi previste.";
5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del
valore minimo dei titoli non negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei
versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di
perdite della società emittente.";
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6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente:
" 5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si
applicano anche per la valutazione delle quote di
partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli,
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
53.";
n) nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
" 1-bis. Le minusvalenze derivanti dalla valutazione
delle immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in misura
non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
riconosciuto e quello determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica
dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le
partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i
criteri di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo
61;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni
della lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. Il minor
valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in
conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie
costituite da partecipazioni in imprese controllate o
collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,
n.4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile,
anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 bis. ";
o) nell'articolo 67 il comma 3 è sostituito dal
seguente:
" 3. La misura massima indicata nel comma 2 può
essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione
dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione
che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in
apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte
integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già
utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento
anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto
nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con
decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima
può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni
in particolari processi produttivi. Le
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quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il
completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono
deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito
per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.";
p) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. - (Svalutazione dei crediti e
accantonamenti per rischi su crediti) - 1. Le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia
assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53,
sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.87, sono deducibili, alle
medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti, derivanti
dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attività ad esse
collegate. Nel computo del limite si tiene conto anche degli
eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei
rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di
legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Per gli enti creditizi e finanziari
nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione
delle operazioni "fuori bilancio" iscritto nell'attivo in
applicazione dei criteri di cui all'articolo 103- bis.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può
essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici
settori economici o particolari categorie di crediti.
4. Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
determinate con riferimento al valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma
dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore
nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a
formare il reddito dell'esercizio stesso.
5. Per i crediti per interessi di mora, le
svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono
deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni
del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con
riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei
crediti per interessi di mora.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito
prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore
nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e
degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite
dedotte ai sensi dell'articolo 66.";
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q) nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito con
il seguente:
"3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";
r) all'articolo 76 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1 la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
" c) il costo dei beni rivalutati s'intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato
patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per
disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in
caso di successivo realizzo.";
2) nel comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta,
in fine, la seguente:
" c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra
il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare
il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";
3) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai
seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta
estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di
obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per
la totalità di essi. Si applica la disposizione dell'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di
copertura non siano valutati in modo coerente. Per le imprese
che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta
estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei
relativi conti.";
s) dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:
"Art. 103- bis. - (Enti creditizi e
finanziari). - 1. Alla formazione del reddito degli enti
creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.87, concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura
dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto
titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come
parametro di riferimento per la determinazione della
prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero
l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi
d'interesse.
2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata
secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera
c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del
decreto legislativo indicato nel comma 1. A tal fine i
componenti negativi non possono essere superiori alla
differenza tra il valore del contratto o della prestazione
alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio
precedente e il corrispondente
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valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la
determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati
nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e c)
del comma 3 dell'articolo 61;
c) per i contratti di compravendita di valute, il
valore determinato ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato
secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 9.
3. Se le operazioni di cui al comma 1, sono poste
in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad
attività e passività produttive di interessi, i relativi
componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di
rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attività e passività. A tal fine l'operazione si considera di
copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o
trasferire il rischio di variazione del valore di singole
attività e passività o di insiemi di attività e
passività.";
t) nell'articolo 104 al comma 2 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni
dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103- bis. ".
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