Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


293
DDL0014-0006
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL12-14)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
...Decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1^ marzo 1994. Disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  nell'articolo 9, comma 4, la lettera  a)
  è sostituita dalla seguente:
        " a)  per le azioni, obbligazioni e altri titoli
  negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base
  alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo
  mese;";
          b)  nell'articolo 9, comma 4, la lettera  c)
  è sostituita dalla seguente:
          " c)  per le obbligazioni e gli altri titoli
  diversi da quelli indicati alle lettere  a)  e  b),
  comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe
  caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o
  esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili
  in modo obiettivo.";
          c)  nell'articolo 52 il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      " 1.  Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto
  nell'articolo 79, è determinato apportando all'utile o alla
  perdita risultante dal conto
 
                              Pag. 14
 
  economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di
  imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti
  all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive
  disposizioni del presente testo unico.";
          d)  nell'articolo 53, comma 1, la lettera  c)
  è sostituita dalla seguente:
        "c)  i corrispettivi delle cessioni di azioni o
  quote di partecipazioni in società ed enti indicati nelle
  lettere  a), b)  e  d)  del comma 1 dell'articolo 87,
  comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di
  obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non
  costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non
  rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività
  dell'impresa;";
          e)  nell'articolo 53, dopo il comma 2 è aggiunto
  il seguente:
      " 2-bis.  Ai fini delle imposte sui redditi i beni di
  cui alla lettera  c)  del comma 1 non costituiscono
  immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
  nel bilancio.";
          f)  all'articolo 54 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 1, la lettera  c)  è sostituita
  dalla seguente:
          "c)  se sono iscritte nello stato
  patrimoniale;";
          2)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      " 2-bis.  I maggiori valori delle immobilizzazioni
  finanziarie costituite da partecipazioni in imprese
  controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
  dell'articolo 2426, n. 4, del codice civile o di leggi
  speciali non concorrono alla formazione del reddito per la
  parte eccedente le minusvalenze già dedotte.  Tali maggiori
  valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella
  misura in cui siano comunque realizzati.";
          3) nel comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
  finanziarie, la disposizione del periodo precedente si applica
  per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si
  considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più
  recente.";
          g)  nell'articolo 55, comma 3, lettera  b),
  le parole: "tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per
  cento e se accantonato in apposito fondo del passivo, concorre
  a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il
  fondo sia utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
  personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o
  destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa",
  sono sostituite dalle seguenti: "tuttavia il loro ammontare,
  nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita
  riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
  misura in cui la riserva sia comunque utilizzata o i beni
  ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare
 
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  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità
  estranee all'esercizio dell'impresa.";
          h)  nell'articolo 56, dopo il comma 3- bis,  è
  aggiunto il seguente:
      " 3-ter.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti
  in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
  l'obbligo di rivendita a termine dei titoli concorrono a
  formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
  nel periodo di durata del contratto.  La differenza positiva o
  negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al
  netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
  dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre
  a formare il reddito per la quota maturata
  nell'esercizio.";
          i)  all'articolo 59 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
  "Variazioni delle rimanenze";
          2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      " 1.  Le variazioni delle rimanenze finali dei beni
  indicati alle lettere  a)  e  b)  del comma 1
  dell'articolo 53, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono
  a formare il reddito dell'esercizio.  A tal fine le rimanenze
  finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi
  specifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un
  valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni
  in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a
  ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a
  norma delle disposizioni che seguono.";
          3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3-bis.  Per le imprese che valutano in bilancio le
  rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
  "primo entrato, primo uscito" o con varianti di quello di cui
  al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che
  risulta dall'applicazione del metodo adottato.";
          4) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal
  seguente: "Se in un esercizio il valore unitario medio dei
  beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3- bis,  è
  superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
  dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 è
  determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni,
  indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore
  normale.";
          5) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal
  seguente: "Il minor valore attribuito alle rimanenze in
  conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino
  iscritte nello stato patrimoniale per un valore
  superiore.";
          l)  nell'articolo 60, il comma 1 è sostituito dal
  seguente:
      " 1.  Le variazioni delle rimanenze finali delle
  opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e
  con tempo di esecuzione
 
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  ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a
  formare il reddito dell'esercizio.  A tal fine le rimanenze
  finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio
  successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato
  a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita
  fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il
  disposto del comma 4.";
          m)  all'articolo 61, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      " 1.  I titoli indicati nella lettera  c)  del
  comma 1 dell'articolo 53, esistenti al termine di un
  esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi
  1, 2, 3, 3- bis,  4 e 6 dell'articolo 59, salvo quanto
  stabilito nei seguenti commi.";
          2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      " 1-bis.  Le cessioni di titoli, derivanti da
  contratti di riporto o di "pronti contro termine" che
  prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine
  dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei
  titoli.";
          3)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
      " 3.  Ai fini dell'applicazione del comma 4
  dell'articolo 59, il valore minimo è determinato:
          a)  per i titoli negoziati in mercati
  regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica
  dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
          b)  per le azioni e titoli similari non negoziati
  in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il
  valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e
  3- bis  dello stesso articolo in misura proporzionalmente
  corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal
  confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle
  società o enti emittenti anteriormente alla data in cui le
  azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se
  successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per
  perdite;
          c)  per gli altri titoli, secondo le disposizioni
  della lettera  c)  del comma 4 dell'articolo 9.";
          4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      " 3-bis.  Le riduzioni di valore di cui alla lettera
  b),  del comma 3, relative ad azioni e titoli similari
  emessi da società ed enti residenti in Stati non appartenenti
  alla Comunità economica europea sono ammesse, sempre che siano
  in vigore accordi che consentano all'Amministrazione
  finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per
  l'accertamento delle condizioni ivi previste.";
          5) nel comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal
  seguente: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del
  valore minimo dei titoli non negoziati in mercati
  regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei
  versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di
  perdite della società emittente.";
 
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          6) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
  seguente:
      " 5-bis.  Le disposizioni dei commi precedenti si
  applicano anche per la valutazione delle quote di
  partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli,
  indicate nella lettera  c)  del comma 1 dell'articolo
  53.";
          n)  nell'articolo 66, dopo il comma 1, sono
  inseriti i seguenti:
      " 1-bis.  Le minusvalenze derivanti dalla valutazione
  delle immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in misura
  non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente
  riconosciuto e quello determinato:
          a)  per i titoli negoziati in mercati
  regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica
  dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
          b)  per le azioni e titoli similari non negoziati
  in mercati regolamentati italiani o esteri nonché per le
  partecipazioni non rappresentate da titoli, applicando i
  criteri di cui alla lettera  b)  del comma 3 dell'articolo
  61;
          c)  per gli altri titoli, secondo le disposizioni
  della lettera  c)  del comma 4 dell'articolo 9.  Il minor
  valore attribuito alle immobilizzazioni finanziarie in
  conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per
  gli esercizi successivi sempre che esse non risultino iscritte
  nello stato patrimoniale per un valore superiore.
        1-ter.  Per le immobilizzazioni finanziarie
  costituite da partecipazioni in imprese controllate o
  collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426,
  n.4, del codice civile o di leggi speciali, non è deducibile,
  anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
  eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio
  netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
  partecipata.  Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui
  alle lettere  a)  e  b)  del comma 1 bis. ";
          o)  nell'articolo 67 il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
      " 3.  La misura massima indicata nel comma 2 può
  essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione
  dei beni rispetto a quella normale del settore.  La misura
  stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento
  anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in
  funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione
  che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata
  imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in
  apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte
  integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni già
  utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento
  anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto
  nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.  Con
  decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima
  può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di
  un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni
  in particolari processi produttivi.  Le
 
                              Pag. 18
 
  quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il
  completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono
  deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito
  per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
  soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
  dedotte.";
          p)  l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
      "Art.  71. -  (Svalutazione dei crediti e
  accantonamenti per rischi su crediti) - 1.  Le svalutazioni
  dei crediti risultanti in bilancio, non coperti da garanzia
  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle
  prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53,
  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per
  cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
  stessi; per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.87, sono deducibili, alle
  medesime condizioni, le svalutazioni dei crediti, derivanti
  dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela,
  compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
  centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
  delle esportazioni italiane o delle attività ad esse
  collegate.  Nel computo del limite si tiene conto anche degli
  eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei
  rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di
  legge.  La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare
  complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha
  raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
  dei crediti risultanti in bilancio alla fine
  dell'esercizio.
        2.  Per gli enti creditizi e finanziari
  nell'ammontare dei crediti si comprende anche la rivalutazione
  delle operazioni "fuori bilancio" iscritto nell'attivo in
  applicazione dei criteri di cui all'articolo 103- bis.
        3.  Con decreti del Ministro delle finanze, di
  concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
  programmazione economica, il limite dello 0,50 per cento può
  essere aumentato fino allo 0,75 per cento anche per specifici
  settori economici o particolari categorie di crediti.
        4.  Le perdite sui crediti di cui al comma 1,
  determinate con riferimento al valore nominale o di
  acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili, a norma
  dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede
  l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
  accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.  Se in un
  esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
  accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore
  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a
  formare il reddito dell'esercizio stesso.
        5.  Per i crediti per interessi di mora, le
  svalutazioni e gli accantonamenti di cui al comma 1, sono
  deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti
  stessi maturato nell'esercizio.  Si applicano le disposizioni
  del comma 4, secondo periodo, calcolando l'eccedenza con
  riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei
  crediti per interessi di mora.
        6.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo,
  alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato apposito
  prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore
  nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e
  degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite
  dedotte ai sensi dell'articolo 66.";
 
                              Pag. 19
 
          q)  nell'articolo 74 il comma 3 è sostituito con
  il seguente:
      "3.  Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
  quelle considerate nei precedenti articoli, sono deducibili
  nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.";
          r)  all'articolo 76 sono apportate le seguenti
  modificazioni:
          1) nel comma 1 la lettera  c)  è sostituita dalla
  seguente:
        " c)  il costo dei beni rivalutati s'intende
  comprensivo delle plusvalenze iscritte nello stato
  patrimoniale che hanno concorso a formare il reddito o che per
  disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in
  caso di successivo realizzo.";
          2) nel comma 1 dopo la lettera  c)  è aggiunta,
  in fine, la seguente:
        " c-bis)  per i titoli a reddito fisso, che
  costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
  come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra
  il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare
  il reddito per la quota maturata nell'esercizio.";
          3)  nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai
  seguenti: "La valutazione, secondo il cambio alla data di
  chiusura dell'esercizio, dei crediti e dei debiti in valuta
  estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di
  obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per
  la totalità di essi.  Si applica la disposizione dell'ultimo
  periodo del comma 1 dell'articolo 72, qualora i contratti di
  copertura non siano valutati in modo coerente.  Per le imprese
  che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta
  estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria
  con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei
  relativi conti.";
          s)  dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:
      "Art.  103- bis.  -  (Enti creditizi e
  finanziari). - 1.  Alla formazione del reddito degli enti
  creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1, del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.87, concorrono i componenti
  positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle
  operazioni "fuori bilancio", in corso alla data di chiusura
  dell'esercizio, derivanti da contratti che hanno per oggetto
  titoli, valute o tassi d'interesse, o che assumono come
  parametro di riferimento per la determinazione della
  prestazione la quotazione di titoli o valute ovvero
  l'andamento di un indice su titoli, valute o tassi
  d'interesse.
        2.  La valutazione di cui al comma 1 è effettuata
  secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera
  c),  18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del
  decreto legislativo indicato nel comma 1.  A tal fine i
  componenti negativi non possono essere superiori alla
  differenza tra il valore del contratto o della prestazione
  alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio
  precedente e il corrispondente
 
                              Pag. 20
 
  valore alla data di chiusura dell'esercizio.  Per la
  determinazione di quest'ultimo valore, si assume:
          a)  per i contratti uniformi a termine negoziati
  nei mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima
  quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
          b)  per i contratti di compravendita di titoli, il
  valore determinato ai sensi delle lettere  a)  e  c)
  del comma 3 dell'articolo 61;
          c)  per i contratti di compravendita di valute, il
  valore determinato ai sensi delle lettere  a)  e  b)
  del comma 2 dell'articolo 21 del citato decreto
  legislativo;
          d)  in tutti gli altri casi, il valore determinato
  secondo i criteri di cui alla lettera  c)  del comma 4
  dell'articolo 9.
        3.  Se le operazioni di cui al comma 1, sono poste
  in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad
  attività e passività produttive di interessi, i relativi
  componenti positivi e negativi concorrono a formare il
  reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli
  interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di
  rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero
  secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
  finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di
  attività e passività.  A tal fine l'operazione si considera di
  copertura quando ha l'obiettiva funzione di ridurre o
  trasferire il rischio di variazione del valore di singole
  attività e passività o di insiemi di attività e
  passività.";
          t)  nell'articolo 104 al comma 2 sono aggiunte, in
  fine, le seguenti parole: ", nonché le disposizioni
  dell'articolo 71, comma 2, e dell'articolo 103- bis. ".
 
DATA=940301 FASCID=DDL12-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0021 TOTDOC=0008 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=016 PAGFIN=0020 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=12DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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