| (Modifiche alla legge 18 novembre 1981,
n. 659).
1. Il comma undicesimo dell'articolo 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:
"Nella relazione allegata al bilancio devono essere
illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, i
diritti reali su beni immobili, nonché le partecipazioni del
partito a società commerciali, la titolarità di imprese e i
residui comunque derivanti da attività economiche. Nella
stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei
contributi statali tra organi centrali e periferici, da
effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli
organi statutari competenti di ciascun partito".
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