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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29300
DDL2417-0002
Progetto di legge Camera n. 2417 - testo presentato - (DDL12-2417)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2417. TESTIPDL
...C2417.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2417 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il provvedimento reitera il
  testo del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, con
  l'aggiunta dell'articolo 3 rispetto al testo precedente.
    Articolo 1 - Concerne il differimento al 1^ luglio 1995 del
  termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la
  complessa materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di
  eccezionalità.
  Tale disposizione ha subìto sostanziali modifiche con il
  decreto legislativo n. 360 del 1993 recante: "Disposizioni
  correttive e integrative del codice della strada".
    Il conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari
  di attuazione, pur essendo in avanzata fase di approvazione
  (in attesa del parere del Consiglio di Stato), non potrà
  essere concluso entro il 30 giugno 1995.  Si rende pertanto
  necessario mantenere la proroga del termine di cui sopra.
 
                               Pag. 2
 
    Articolo 2 - La disposizione è imposta dalla necessità di
  consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del
  canale navigabile Milano-Cremona-Po il cui relativo termine è
  scaduto il 31 dicembre 1991.
    Poiché sono state già realizzate diverse tra le opere
  previste (porto di Cremona, area industriale adiacente e i
  primi 15 chilometri di canale) e poiché il detto canale è
  parte componente del sistema idroviario padano-veneto, appare
  necessario consentire la detta prosecuzione di attività anche
  in considerazione dell'esistenza di mezzi finanziari e
  patrimoniali che consentono al Consorzio autonomia gestionale
  e progettuale.
    Articolo 3 - La disposizione consente all'ANAS di assumere
  personale per le tratte appenniniche, al fine di fronteggiare
  le maggiori esigenze di manutenzione che solitamente si
  verificano nel periodo invernale-primaverile.
    Del resto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
  convertito, con modificazioni,
  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, consente allo stesso ANAS
  di assumere personale, da destinare alla manutenzione delle
  strade del tratto alpino, con contratti trimestrali fino al 30
  giugno 1995.
    La norma elimina la sperequazione tra le tratte stradali
  alpine e quelle appenniniche che si è venuta a creare in
  seguito alla soppressione da parte del Senato dell'articolo 3
  del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, che prevedeva
  l'assunzione temporanea del predetto personale al Sud.  Tale
  situazione ha dato luogo ad interrogazione parlamentare del 27
  febbraio 1995 presentata dall'onorevole Saraceni ed altri per
  conoscere quali iniziative il Governo intendesse assumere, in
  via di urgenza, per porre rimedio alla intollerabile
  situazione venutasi a creare con la predetta soppressione
  dell'articolo 3.
    Dal punto di vista della spesa si precisa che la norma non
  comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
  Stato in quanto i relativi costi gravano sul bilancio
  dell'ANAS.
 
DATA=950422 FASCID=DDL12-2417 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2417 TOTPAG=0005 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0002 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=241700 00 FASCIDC=12DDL2417 SORTNAV=0241700 000 00000 ZZDDLC2417 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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