| Onorevoli Deputati! -- Il provvedimento reitera il
testo del decreto-legge 18 febbraio 1995, n. 37, con
l'aggiunta dell'articolo 3 rispetto al testo precedente.
Articolo 1 - Concerne il differimento al 1^ luglio 1995 del
termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la
complessa materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di
eccezionalità.
Tale disposizione ha subìto sostanziali modifiche con il
decreto legislativo n. 360 del 1993 recante: "Disposizioni
correttive e integrative del codice della strada".
Il conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari
di attuazione, pur essendo in avanzata fase di approvazione
(in attesa del parere del Consiglio di Stato), non potrà
essere concluso entro il 30 giugno 1995. Si rende pertanto
necessario mantenere la proroga del termine di cui sopra.
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Articolo 2 - La disposizione è imposta dalla necessità di
consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del
canale navigabile Milano-Cremona-Po il cui relativo termine è
scaduto il 31 dicembre 1991.
Poiché sono state già realizzate diverse tra le opere
previste (porto di Cremona, area industriale adiacente e i
primi 15 chilometri di canale) e poiché il detto canale è
parte componente del sistema idroviario padano-veneto, appare
necessario consentire la detta prosecuzione di attività anche
in considerazione dell'esistenza di mezzi finanziari e
patrimoniali che consentono al Consorzio autonomia gestionale
e progettuale.
Articolo 3 - La disposizione consente all'ANAS di assumere
personale per le tratte appenniniche, al fine di fronteggiare
le maggiori esigenze di manutenzione che solitamente si
verificano nel periodo invernale-primaverile.
Del resto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, consente allo stesso ANAS
di assumere personale, da destinare alla manutenzione delle
strade del tratto alpino, con contratti trimestrali fino al 30
giugno 1995.
La norma elimina la sperequazione tra le tratte stradali
alpine e quelle appenniniche che si è venuta a creare in
seguito alla soppressione da parte del Senato dell'articolo 3
del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, che prevedeva
l'assunzione temporanea del predetto personale al Sud. Tale
situazione ha dato luogo ad interrogazione parlamentare del 27
febbraio 1995 presentata dall'onorevole Saraceni ed altri per
conoscere quali iniziative il Governo intendesse assumere, in
via di urgenza, per porre rimedio alla intollerabile
situazione venutasi a creare con la predetta soppressione
dell'articolo 3.
Dal punto di vista della spesa si precisa che la norma non
comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato in quanto i relativi costi gravano sul bilancio
dell'ANAS.
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