| (Entrata in vigore - Revocatoria - Disposizioni
transitorie).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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2. La presente legge si applica alle richieste di
risarcimento conseguenti a reati commessi dai soggetti di cui
all'articolo 1 anche anteriormente alla sua entrata in
vigore.
3. Le condizioni previste dall'articolo 2901 del codice
civile per l'azione revocatoria degli atti di disposizione del
patrimonio promossa dalla parte civile nei confronti del
partito politico, quale responsabile civile ai sensi della
presente legge, si presuppongono sussistenti fino a prova
contraria.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica per tutti
gli atti compiuti dal partito a partire dall'anno antecedente
all'entrata in vigore della presente legge.
5. Se al momento della proposizione dell'azione di
risarcimento non risulta più essere in attività il partito
politico di appartenenza dei soggetti di cui all'articolo 1,
si considerano civilmente responsabili la formazione o le
formazioni politiche di diretta emanazione o beneficiarie di
strutture, di organizzazioni, di sedi o di beni strumentali e
patrimoniali in genere del partito politico disciolto.
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