| Onorevoli Deputati! -- L'accluso decreto-legge
reitera il precedente decretolegge 18 febbraio 1995, n. 38,
decaduto per mancata conversione nel termine
costituzionale.
Il provvedimento è suddiviso in tre capi.
Il capo I attiene agli interventi di sistemazione viaria
che favoriscono l'afflusso e la viabilità nella zona del
Sestriere e
dell'Alta Valle di Susa, interessate dallo svolgimento dei
Campionati mondiali di sci alpino, nel febbraio 1997.
Il capo II, invece, riguarda le attività di programmazione
degli interventi nel settore della recettività alberghiera
necessari per lo svolgimento dei Campionati di sci.
Il capo III s'interessa, infine, degli interventi
straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei
Giochi del Mediterraneo
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di Bari, che si terranno sempre nel 1997.
L'articolo 1 indica le opere di preminente interesse
nazionale e di pubblica utilità, che devono rispondere a
determinati requisiti quali la correlazione alle
manifestazioni, la realizzabilità entro il 31 dicembre 1996,
la compatibilità rispetto ai vincoli ambientali, archeologici
ed artistici.
Con l'articolo 2 è disciplinata la conferenza di servizi,
tipico strumento di snellimento del procedimento convocata dal
Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega
dall'organo competente cui partecipano tutti i rappresentanti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti soggetti del
procedimento amministrativo stesso. L'approvazione unanime
risultante dal verbale di deliberazione della conferenza
sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, pareri ed
autorizzazioni previsti da leggi statali e regionali.
L'articolo 3 individua, dettagliatamente, gli interventi
sulla viabilità da realizzare da parte dell'ANAS mediante
appalti affidati a licitazione privata e che sono da imputare
sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli
strumenti attuativi del piano decennale della viabilità di
grande comunicazione (opere di cui al comma 1, lettere a)
e c)).
Le opere di cui al comma 1, lettera b), ed al comma
2, lettera a), limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte,
e lettere f) e g), sono affidate in concessione di
progettazione, costruzione e gestione.
Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate
dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di
lavori pubblici utilizzando le proprie disponibilità in conto
competenza o residui, o sono affidate in concessione di
costruzione e gestione decennale a terzi che si assumono
integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.
Al comma 4 si stabilisce che eventuali mutui contratti
dalle imprese concessionarie per gli interventi viari suddetti
non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
I bandi di gara dovranno essere emanati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma
5). Il termine tuttavia è da ritenersi ordinatorio e quindi
l'ANAS procederà solo a seguito della definitiva approvazione
del testo.
Le opere potranno essere iniziate in pendenza del
perfezionamento dei relativi atti convenzionali purché siano
state avviate e concluse le procedure per la scelta del
contraente (comma 6).
I capi II e III del decreto sono stati predisposti dal
Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e fusi nel corpo del provvedimento.
Gli articoli da 4 a 9 (capo II) riguardano gli interventi
di sistemazione delle strutture alberghiere ed impiantistiche
nelle zone interessate dai Campionati mondiali.
In particolare, tali norme riguardano la dotazione e
l'adeguamento delle strutture esistenti nelle zone dell'alto
Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché la realizzazione di
nuovi impianti.
Per le esigenze relative alla sede del commissario
straordinario ed alla connessa organizzazione dei campionati
di sci è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno
1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
1997.
Per quanto riguarda, invece, i Giochi del Mediterraneo di
Bari (capo III, articoli da 10 a 14) il Governo ha ritenuto
necessario intervenire con un finanziamento pari a lire 90
miliardi.
Le funzioni di coordinamento per l'organizzazione dei
Giochi sono svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri o
da un Ministro all'uopo delegato, che si avvale di un comitato
di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei
Giochi, nominato con decreto e che opera nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 13 come tipica norma di copertura finanziaria
prevede che:
all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10,
comma 1, lettera a), si provvede quanto a lire 45
miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
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6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994 e quanto a lire 5 miliardi a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di
previsione;
all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e
dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a lire 5
miliardi per il 1994, lire 13 miliardi per il 1995, lire 15
miliardi per il 1996, lire 18 miliardi per il 1997 si provvede
per il 1994 con lo stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro; per i
restanti oneri, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1995.
Le modifiche apportate, rispetto al decreto-legge 18
febbraio 1995, n. 38, sono le seguenti:
all'articolo 2, comma 1, le parole da: "La conferenza dei
servizi" fino a: "e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: "L'approvazione assunta
all'unanimità, come risultante da apposito verbale della
conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni ed i nullaosta previsti dalle
leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione
dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni";
all'articolo 3, comma 2, è aggiunta la lettera g):
"completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo";
all'articolo 3, comma 3, le parole: "comma 1, lettera
a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere
a) e c) " e le parole: "comma 1, lettere b) e
c) " sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettera
b) ";
all'articolo 3, comma 3, le parole: "lettera f)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere f) e
g) ";
all'articolo 3, comma 4, le parole: "al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 2".
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