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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29316
DDL2418-0002
Progetto di legge Camera n. 2418 - testo presentato - (DDL12-2418)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2418. TESTIPDL
...C2418.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2418 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- L'accluso decreto-legge
  reitera il precedente decretolegge 18 febbraio 1995, n. 38,
  decaduto per mancata conversione nel termine
  costituzionale.
    Il provvedimento è suddiviso in tre capi.
    Il capo I attiene agli interventi di sistemazione viaria
  che favoriscono l'afflusso e la viabilità nella zona del
  Sestriere e
  dell'Alta Valle di Susa, interessate dallo svolgimento dei
  Campionati mondiali di sci alpino, nel febbraio 1997.
    Il capo II, invece, riguarda le attività di programmazione
  degli interventi nel settore della recettività alberghiera
  necessari per lo svolgimento dei Campionati di sci.
    Il capo III s'interessa, infine, degli interventi
  straordinari per le esigenze connesse allo svolgimento dei
  Giochi del Mediterraneo
 
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  di Bari, che si terranno sempre nel 1997.
    L'articolo 1 indica le opere di preminente interesse
  nazionale e di pubblica utilità, che devono rispondere a
  determinati requisiti quali la correlazione alle
  manifestazioni, la realizzabilità entro il 31 dicembre 1996,
  la compatibilità rispetto ai vincoli ambientali, archeologici
  ed artistici.
    Con l'articolo 2 è disciplinata la conferenza di servizi,
  tipico strumento di snellimento del procedimento convocata dal
  Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega
  dall'organo competente cui partecipano tutti i rappresentanti
  delle amministrazioni dello Stato e degli enti soggetti del
  procedimento amministrativo stesso.  L'approvazione unanime
  risultante dal verbale di deliberazione della conferenza
  sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, pareri ed
  autorizzazioni previsti da leggi statali e regionali.
    L'articolo 3 individua, dettagliatamente, gli interventi
  sulla viabilità da realizzare da parte dell'ANAS mediante
  appalti affidati a licitazione privata e che sono da imputare
  sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli
  strumenti attuativi del piano decennale della viabilità di
  grande comunicazione (opere di cui al comma 1, lettere  a)
  e  c)).
    Le opere di cui al comma 1, lettera  b),  ed al comma
  2, lettera  a),  limitatamente alla tratta Pinerolo-Porte,
  e lettere  f)  e  g),  sono affidate in concessione di
  progettazione, costruzione e gestione.
    Le altre opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate
  dall'ANAS ai sensi della normativa vigente in materia di
  lavori pubblici utilizzando le proprie disponibilità in conto
  competenza o residui, o sono affidate in concessione di
  costruzione e gestione decennale a terzi che si assumono
  integralmente i costi di esecuzione e manutenzione.
    Al comma 4 si stabilisce che eventuali mutui contratti
  dalle imprese concessionarie per gli interventi viari suddetti
  non sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
    I bandi di gara dovranno essere emanati entro due mesi
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma
  5).  Il termine tuttavia è da ritenersi ordinatorio e quindi
  l'ANAS procederà solo a seguito della definitiva approvazione
  del testo.
    Le opere potranno essere iniziate in pendenza del
  perfezionamento dei relativi atti convenzionali purché siano
  state avviate e concluse le procedure per la scelta del
  contraente (comma 6).
    I capi II e III del decreto sono stati predisposti dal
  Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei
  ministri e fusi nel corpo del provvedimento.
    Gli articoli da 4 a 9 (capo II) riguardano gli interventi
  di sistemazione delle strutture alberghiere ed impiantistiche
  nelle zone interessate dai Campionati mondiali.
    In particolare, tali norme riguardano la dotazione e
  l'adeguamento delle strutture esistenti nelle zone dell'alto
  Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché la realizzazione di
  nuovi impianti.
    Per le esigenze relative alla sede del commissario
  straordinario ed alla connessa organizzazione dei campionati
  di sci è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno
  1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
  1997.
    Per quanto riguarda, invece, i Giochi del Mediterraneo di
  Bari (capo III, articoli da 10 a 14) il Governo ha ritenuto
  necessario intervenire con un finanziamento pari a lire 90
  miliardi.
    Le funzioni di coordinamento per l'organizzazione dei
  Giochi sono svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri o
  da un Ministro all'uopo delegato, che si avvale di un comitato
  di coordinamento e alta vigilanza per l'organizzazione dei
  Giochi, nominato con decreto e che opera nell'ambito della
  Presidenza del Consiglio dei ministri.
    L'articolo 13 come tipica norma di copertura finanziaria
  prevede che:
      all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10,
  comma 1, lettera  a),  si provvede quanto a lire 45
  miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
 
                               Pag. 3
 
  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
  l'anno 1994 e quanto a lire 5 miliardi a carico dello
  stanziamento iscritto al capitolo 9001 del predetto stato di
  previsione;
      all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e
  dell'articolo 10, comma 1, lettera  b),  pari a lire 5
  miliardi per il 1994, lire 13 miliardi per il 1995, lire 15
  miliardi per il 1996, lire 18 miliardi per il 1997 si provvede
  per il 1994 con lo stanziamento iscritto al capitolo 6856
  dello stato di previsione del Ministero del tesoro; per i
  restanti oneri, mediante riduzione dello stanziamento iscritto
  al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero
  del tesoro per il 1995.
    Le modifiche apportate, rispetto al decreto-legge 18
  febbraio 1995, n. 38, sono le seguenti:
      all'articolo 2, comma 1, le parole da: "La conferenza dei
  servizi" fino a: "e successive modificazioni" sono sostituite
  dalle seguenti: "L'approvazione assunta
  all'unanimità, come risultante da apposito verbale della
  conferenza, debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti,
  sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
  autorizzazioni, le approvazioni ed i nullaosta previsti dalle
  leggi statali e regionali.  Il verbale costituisce approvazione
  dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1
  della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
  modificazioni";
      all'articolo 3, comma 2, è aggiunta la lettera  g):
  "completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo";
      all'articolo 3, comma 3, le parole: "comma 1, lettera
  a)"  sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere
  a)  e  c) " e le parole: "comma 1, lettere  b)  e
  c) " sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettera
  b) ";
      all'articolo 3, comma 3, le parole: "lettera  f)"
  sono sostituite dalle seguenti: "lettere  f)  e
  g) ";
      all'articolo 3, comma 4, le parole: "al comma 1" sono
  sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 2".
 
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