| (Conferenza dei servizi).
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua
delega l'organo competente, convoca entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto una conferenza
dei servizi cui partecipano tutti i rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti, legittimati ad
intervenire nel procedimento amministrativo, tenuti ad
adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi
statali e regionali. L'approvazione assunta all'unanimità,
come risultante da apposito verbale della conferenza,
debitamente sottoscritto da tutti i partecipanti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le
autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla-osta previsti dalle
leggi statali e regionali. Il verbale costituisce approvazione
dell'opera anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 1
della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni.
2. Per le opere degli enti locali la conferenza è
convocata dall'organo di cui al comma 1 entro lo stesso
termine indicato nel medesimo comma 1; ad essa partecipano i
sindaci dei comuni interessati, nonché le altre
amministrazioni o enti interessati.
3. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della
funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti
comitati regionali, valuta i progetti di massima, redatti ai
sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1895 e successive
modificazioni, od esecutivi, che debbono essere corredati da
una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei
requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto
delle disposizioni relative ai vincoli archeologici,
ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su
di essi entro quindici giorni dalla
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convocazione, proponendo alle amministrazioni competenti i
provvedimenti opportuni. La conferenza verifica altresì il
rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle
barriere architettoniche.
4. Nel caso in cui l'unanimità per la decisione non venga
raggiunta, si applica il disposto di cui al comma 2- bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993,
n.537.
5. Si applica altresì il comma 3 dell'articolo 14 della
citata legge n.241 del 1990 qualora l'amministrazione sia
stata regolarmente convocata.
6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 4, e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
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