| (Interventi).
1. Le opere di cui all'articolo 1, comma 1, per la
realizzazione delle quali viene prevista l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, sono le seguenti:
a) circonvallazione ovest di Cesana Torinese ed
accesso alla strada statale n.24 del Monginevro;
b) circonvallazione di Oulx, accesso a Sauze
d'Oulx e collegamento alla A32;
c) viabilità Oulx-Cesana (strada statale
n.24).
2. Subordinamente al loro inserimento nel terzo stralcio
attuativo 1994-1996 del piano decennale della viabilità di
grande comunicazione, di cui all'articolo 2 della legge 12
agosto 1982, n.531, sentita la regione Piemonte, possono
essere realizzate, applicando le disposizioni di cui
all'articolo 2, le seguenti opere:
a) viabilità Pinerolo-Perosa
Argentina-Sestriere;
b) circonvallazione est di Cesana Torinese ed
accesso alla strada statale n.23 del Sestriere;
c) viabilità Sestriere-Cesana;
d) viabilità Cesana-Claviere (strada statale
n.24);
e) attraversamento della parte italiana di
Claviere (strada statale n.24);
f) collegamento di Bardonecchia-Jafferau alla
A32;
g) completamento dell'autostrada
Torino-Pinerolo.
3. Le opere di cui al comma 1, lettere a) e c),
sono realizzate dall'ANAS mediante appalti affidati a
licitazione privata con procedura accelerata ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 29,
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comma 1, lettera b), dello stesso decreto e a valere
sugli stanziamenti di bilancio per il finanziamento degli
strumenti attuativi del Piano decennale della viabilità di
grande comunicazione. Le opere di cui al comma 1, lettera
b), e al comma 2, lettera a), limitatamente alla
tratta Pinerolo-Porte, e lettere f) e g), sono
affidate in concessione di progettazione, costruzione e
gestione, quali raccordi alle autostrade A32 e A5. Le altre
opere di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate dall'ANAS ai sensi
della normativa vigente in materia di lavori pubblici,
utilizzando le proprie disponibilità in conto competenza o in
conto residui, ovvero sono affidate in concessione di
costruzione e gestione decennale, ai sensi della normativa
vigente, a terzi che si assumano integralmente i costi di
esecuzione e manutenzione.
4. Gli eventuali mutui, contratti da parte delle imprese
concessionarie per i lavori di cui ai commi 1 e 2, non sono
assistiti dalla garanzia dello Stato.
5. I bandi di gara, da emanarsi entro e non oltre due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
prevedono che le opere siano ultimate entro il 31 dicembre
1996, termine questo per il cui rispetto dovrà essere prestata
a titolo di garanzia apposita fidejussione pari ad almeno il
dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori
aggiudicati. Il superamento di detto termine comporta
l'applicazione in via automatica di una penale di pari valore
con l'incameramento della cauzione prestata.
6. Le opere di cui al presente articolo possono essere
avviate ed eseguite anche in pendenza del perfezionamento dei
relativi atti contrattuali, purché le procedure di affidamento
dei lavori siano state concluse.
7. Le eventuali economie verificatesi all'atto
dell'ultimazione dei lavori vanno ad incrementare le
disponibilità del piano decennale della viabilità di grande
comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto
1982, n.531, a favore della regione Piemonte.
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