| (Incompatibilità e funzioni).
1. Il commissario straordinario e il vice commissario
straordinario, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica 15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n.400, per la definizione e l'attuazione
del programma degli interventi di cui all'articolo 7, non
possono assumere o mantenere incarichi di qualsiasi natura,
conferiti da soggetti pubblici o privati che abbiano concorso
a finanziamenti, per tutta la durata del loro incarico.
2. Il vice commissario straordinario sostituisce il
commissario straordinario in caso di suo impedimento.
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