| (Comitato di consulenza).
1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario
straordinario è affiancato, con compiti consultivi in tema di
coordinamento degli interventi, da un comitato di consulenza
composto da: il prefetto di Torino, che lo presiede, il
presidente della regione Piemonte, il presidente della
provincia di Torino, un rappresentante del Ministero dei
lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni
culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della
difesa, un rappresentante del comitato organizzatore dei
Campionati, il sindaco del comune di Sestriere, i presidenti
delle comunità montane di cui all'articolo 4, ovvero da loro
delegati.
2. Il comitato di consulenza è convocato dal commissario
straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta
giorni dalla richiesta.
3. I componenti del comitato di consulenza non hanno
diritto a emolumenti o indennità per l'attività prestata.
4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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