| (Programma degli interventi).
1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di
consulenza, definisce e approva il programma degli interventi
connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1
dell'articolo 1.
2. Il programma degli interventi stabilisce, con i
relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli
interventi e le opere per:
a) l'organizzazione dei Campionati;
b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
Pag. 11
c) la viabilità e i parcheggi diversi da quelli
di cui agli articoli 1 e 3;
d) il recupero e il miglioramento ecologico e
ambientale;
e) il potenziamento della ricettività;
f) il potenziamento dei servizi e delle strutture
sanitarie;
g) ove possibile, la riconversione funzionale
degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo
alla conclusione dei Campionati;
h) la valutazione di impatto ambientale degli
interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle
attrezzature e degli impianti per i Campionati.
3. Il programma degli interventi stabilisce altresì:
a) i criteri prioritari, i parametri di
valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione
dei finanziamenti;
b) nei casi in cui sia individuato il soggetto
attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche
sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi
progetti esecutivi;
c) nei restanti casi, i criteri per
l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e
la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e
procedurali;
d) ove necessario, i princìpi delle convenzioni
tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei
finanziamenti.
4. Il programma degli interventi è pubblicato in forma
integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di
Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della
avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa
locale.
5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione,
chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al
programma degli interventi per motivi di pubblico interesse.
Il commissario straordinario effettua, sulla base delle
osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma
degli interventi e lo riapprova. Le osservazioni non accolte
si intendono senz'altro respinte.
6. Ogni successiva variazione del programma degli
interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui
ai commi 4 e 5.
| |