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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29328
DDL2418-0014
Progetto di legge Camera n. 2418 - testo presentato - (DDL12-2418)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2418. TESTIPDL
...C2418.
...Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995. Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2418 ZZ12 ZZDL ZZPR
                (Programma degli interventi).
      1.  Il commissario straordinario, sentito il comitato di
  consulenza, definisce e approva il programma degli interventi
  connessi allo svolgimento dei Campionati di cui al comma 1
  dell'articolo 1.
      2.  Il programma degli interventi stabilisce, con i
  relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli
  interventi e le opere per:
          a)  l'organizzazione dei Campionati;
          b)  le attrezzature e gli impianti sportivi;
 
                              Pag. 11
 
          c)  la viabilità e i parcheggi diversi da quelli
  di cui agli articoli 1 e 3;
          d)  il recupero e il miglioramento ecologico e
  ambientale;
          e)  il potenziamento della ricettività;
          f)  il potenziamento dei servizi e delle strutture
  sanitarie;
          g)  ove possibile, la riconversione funzionale
  degli impianti e delle attrezzature per il tempo successivo
  alla conclusione dei Campionati;
          h)  la valutazione di impatto ambientale degli
  interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle
  attrezzature e degli impianti per i Campionati.
      3.  Il programma degli interventi stabilisce altresì:
          a)  i criteri prioritari, i parametri di
  valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione
  dei finanziamenti;
          b)  nei casi in cui sia individuato il soggetto
  attuatore delle opere e degli interventi, le caratteristiche
  sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi
  progetti esecutivi;
          c)  nei restanti casi, i criteri per
  l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e
  la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e
  procedurali;
          d)  ove necessario, i princìpi delle convenzioni
  tramite le quali avviene l'attribuzione e l'erogazione dei
  finanziamenti.
      4.  Il programma degli interventi è pubblicato in forma
  integrale sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.
  Esso è altresì diffuso presso le sedi della provincia di
  Torino e delle comunità montane di cui all'articolo 4 e della
  avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa
  locale.
      5.  Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione,
  chiunque ha interesse specifico può presentare osservazioni al
  programma degli interventi per motivi di pubblico interesse.
  Il commissario straordinario effettua, sulla base delle
  osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma
  degli interventi e lo riapprova.  Le osservazioni non accolte
  si intendono senz'altro respinte.
      6.  Ogni successiva variazione del programma degli
  interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui
  ai commi 4 e 5.
 
DATA=950422 FASCID=DDL12-2418 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2418 TOTPAG=0016 TOTDOC=0022 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=036 PAGFIN=0011 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=241800 00 FASCIDC=12DDL2418 SORTNAV=0241800 000 00000 ZZDDLC2418 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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