| (Conferenze dei servizi).
1. Per la semplificazione delle procedure amministrative
di approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel
programma degli interventi di cui all'articolo 7, il
commissario straordinario convoca, entro trenta giorni dalla
prima approvazione del programma degli
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interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive
varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i
rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a
rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e
nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.
2. Per le opere degli enti locali la conferenza è
convocata dal commissario straordinario entro lo stesso
termine di cui al comma 1 e ad essa partecipano i sindaci dei
comuni, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni o
enti interessati.
3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 2.
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