| (Svolgimento e organizzazione).
1. Il concorso finanziario dello Stato alle esigenze
connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo, che si
terranno nella città di Bari nell'anno 1997, sotto l'alto
patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri, è
rappresentato da:
a) lire 50 miliardi per l'anno 1994, da destinare
alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi
inclusi nel programma di cui all'articolo 12;
b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10
miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e
lire 15 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie
attività organizzative e gestionali.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di
un comitato di coordinamento e alta vigilanza per
l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, di seguito
denominato comitato di coordinamento, nominato con proprio
decreto, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il comitato, presieduto dal Presidente del
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Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, coordina le
iniziative, vigila sullo svolgimento delle procedure e
sovrintende all'utilizzazione dei fondi connessi alla
manifestazione.
3. Il comitato di coordinamento è assistito da una
apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi
compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29
della legge 23 agosto 1988, n.400, che ha il compito di
assicurare anche il necessario supporto alle iniziative
promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento
del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i
compensi da determinarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1,
lettera b).
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