| (Comitato organizzatore locale).
1. L'organizzazione e la gestione dei Giochi sono
affidate a un comitato organizzatore locale la cui
composizione è ratificata, su proposta del CONI, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il comitato predispone un programma, con la
indicazione delle prevedibili spese da sostenere, che è
approvato dal comitato di coordinamento; utilizza a tale fine
le somme che comunque gli pervengono per le predette finalità,
nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento contabile
pubblico.
3. Il presidente del comitato organizzatore locale a
favore del quale vengono messi a disposizione i fondi a mezzo
di aperture di credito, opera quale funzionario delegato,
rende trimestralmente il conto amministrativo alla ragioneria
regionale dello Stato di Bari e trasmette una relazione
trimestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri sul
complesso della gestione.
4. Il comitato presenta annualmente il conto consuntivo
per la approvazione da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
5. Gli eventuali beni mobili acquistati con i
finanziamenti di cui al presente decreto, al termine della
manifestazione dovranno essere posti a disposizione
gratuitamente degli enti locali, qualora li richiedano, ovvero
del Provveditorato generale dello Stato per l'acquisizione e
successivo utilizzo nell'ambito delle amministrazioni dello
Stato.
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