| (Programma degli interventi e sua realizzazione).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il comitato
organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia,
le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari
e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative
alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi
occorrenti.
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2. Il comitato di coordinamento approva un programma di
interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta
giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di
contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il
programma degli interventi, con gli importi relativi alle
opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la
sede della regione Puglia e presso quella della provincia di
Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della
stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla
pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al
programma degli interventi per motivi di pubblico interesse.
Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle
osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma
degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni.
Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro
trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli
interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive
varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso,
alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ogni successiva variazione del programma degli
interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui
al comma 2.
4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato
di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo,
il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere
pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno
dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di
Bari, il soprintendente per i beni ambientali e
architettonici, il comandante provinciale dei vigili del
fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un
rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il
presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non
sia stato nominato, il commissario straordinario. Alle
riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in
volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad
adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi
statali e regionali.
5. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti
comunque interessati alla manifestazione, il comitato di
coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile
intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore
svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione
delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa
collegate. Ai predetti interventi si applicano i termini e le
procedure disciplinati dal presente decreto. La realizzazione
di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza
oneri a carico delle disponibilità recate dal presente
decreto.
6. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi
dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma
approvato e ne valuta:
a) l'incidenza sullo svolgimento delle
manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e
culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità
del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;
b) la realizzazione entro il mese di aprile del
1997;
c) la congruità dell'investimento rispetto
all'obiettivo;
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d) il rispetto dei vincoli ambientali,
archeologici, storici, artistici ed architettonici e le
compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e
territoriale;
e) la congruità dei benefici ed utili previsti in
corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti
privati;
f) l'esito della valutazione di impatto
ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla
progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture
necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.
7. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opporture
modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle
normative concernenti l'abolizione delle barriere
architettoniche, che deve essere attestato nella relazione
tecnica che accompagna i progetti medesimi.
8. La conferenza emette le proprie definitive
determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse
tempestivamente agli enti competenti.
9. Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono
dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica
utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento
coordinato. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367.
L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta
l'intervento sostitutivo del prefetto.
10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento
provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle
amministrazioni competenti alla realizzazione degli
interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in
qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il
conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di
Bari.
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