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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29334
DDL2418-0020
Progetto di legge Camera n. 2418 - testo presentato - (DDL12-2418)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C2418. TESTIPDL
...C2418.
...Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995. Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2418 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Programma degli interventi e sua realizzazione). 
      1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, il comitato
  organizzatore locale, d'intesa con il CONI, la regione Puglia,
  le amministrazioni provinciali della Puglia, il comune di Bari
  e gli altri comuni interessati elabora le proposte relative
  alla realizzazione delle opere e degli impianti sportivi
  occorrenti.
 
                              Pag. 14
 
      2.  Il comitato di coordinamento approva un programma di
  interventi, sulla base delle proposte pervenute nei trenta
  giorni successivi.  Il programma indica l'importo massimo di
  contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento.  Il
  programma degli interventi, con gli importi relativi alle
  opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la
  sede della regione Puglia e presso quella della provincia di
  Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della
  stampa locale.  Nei quindici giorni successivi alla
  pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al
  programma degli interventi per motivi di pubblico interesse.
  Il comitato di coordinamento apporta, sulla base delle
  osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma
  degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni.
  Le osservazioni non accolte si intendono respinte.  Entro
  trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli
  interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive
  varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso,
  alla conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal
  Presidente del Consiglio dei Ministri.
      3.  Ogni successiva variazione del programma degli
  interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui
  al comma 2.
      4.  Alla conferenza partecipano il presidente del comitato
  di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo,
  il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere
  pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno
  dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di
  Bari, il soprintendente per i beni ambientali e
  architettonici, il comandante provinciale dei vigili del
  fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale, un
  rappresentante del CONI, il direttore dell'aeroporto e il
  presidente dell'autorità portuale, ovvero, qualora questi non
  sia stato nominato, il commissario straordinario.  Alle
  riunioni della conferenza partecipano inoltre, di volta in
  volta, i rappresentanti delle amministrazioni o enti tenuti ad
  adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri,
  autorizzazioni, approvazioni e nulla-osta previsti dalle leggi
  statali e regionali.
      5.  Su richiesta delle amministrazioni e degli enti
  comunque interessati alla manifestazione, il comitato di
  coordinamento include, altresì, nel programma ogni altro utile
  intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore
  svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione
  delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa
  collegate.  Ai predetti interventi si applicano i termini e le
  procedure disciplinati dal presente decreto.  La realizzazione
  di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza
  oneri a carico delle disponibilità recate dal presente
  decreto.
      6.  La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi
  dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma
  approvato e ne valuta:
          a)  l'incidenza sullo svolgimento delle
  manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e
  culturale, anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità
  del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati;
          b)  la realizzazione entro il mese di aprile del
  1997;
          c)  la congruità dell'investimento rispetto
  all'obiettivo;
 
                              Pag. 15
 
          d)  il rispetto dei vincoli ambientali,
  archeologici, storici, artistici ed architettonici e le
  compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e
  territoriale;
          e)  la congruità dei benefici ed utili previsti in
  corrispettivo del finanziamento da parte di soggetti
  privati;
          f)  l'esito della valutazione di impatto
  ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 della
  direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla
  progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture
  necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.
      7.  La conferenza suggerisce, ove occorra, le opporture
  modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle
  normative concernenti l'abolizione delle barriere
  architettoniche, che deve essere attestato nella relazione
  tecnica che accompagna i progetti medesimi.
      8.  La conferenza emette le proprie definitive
  determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
  A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse
  tempestivamente agli enti competenti.
      9.  Le opere approvate dal comitato di coordinamento sono
  dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica
  utilità e vengono realizzate secondo un piano di avanzamento
  coordinato.  Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367.
  L'inosservanza dei termini previsti nei progetti comporta
  l'intervento sostitutivo del prefetto.
      10.  Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
  1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento
  provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10,
  comma 1, lettera  a).  Il legale rappresentante delle
  amministrazioni competenti alla realizzazione degli
  interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in
  qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il
  conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di
  Bari.
 
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