| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10,
comma 1, lettera a), si provvede, quanto a lire 45
miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 5 miliardi,
a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del
predetto stato di previsione, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 e
dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a
complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi
per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 18
miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
parzialmente utilizzando
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l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della
programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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