| All'articolo 1:
al comma 2, lettera d), le parole: ", storici
ed artistici" sono sostituite dalle seguenti: ",
storici, artistici e paesaggistici, cui non si può in alcun
modo derogare";
al comma 4, le parole: "dagli articoli 2 e 3"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2".
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente:
" (Conferenza di servizi) ";
al comma 1, le parole: "conferenza dei servizi"
sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,"; e il secondo e terzo periodo
sono soppressi;
al comma 3, le parole: "e territoriali" sono
sostituite dalle seguenti: ", architettonici e
paesaggistici";
al comma 5, le parole: "qualora l'amministrazione
sia stata regolarmente convocata" sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 4, dopo le parole: "delle imprese" sono
inserite le seguenti: "e delle società".
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: "Ministero dei lavori
pubblici," sono inserite le seguenti: "un rappresentante
del Ministero dell'ambiente,".
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All'articolo 7:
al comma 1 dopo le parole: "degli interventi" è
inserita la seguente: "locali"; ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Il programma è approvato entro il 30
giugno 1995";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1- bis. Il commissario straordinario include nel
programma gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità
di completamento entro il 31 dicembre 1996";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. Gli interventi compresi nel programma
devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2,
e devono essere completati entro il 31 dicembre 1996";
al comma 5, la parola: "specifico" è
soppressa;
il comma 6 è soppresso.
All'articolo 8:
la rubrica è sostituita dalla seguente:
" (Conferenze di servizi) ";
al comma 1, le parole: "ovvero dalla approvazione
delle sue successive varianti, una conferenza dei servizi"
sono sostituite dalle seguenti: "una conferenza di servizi,
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni,";
il comma 2 è soppresso;
al comma 3, le parole: "conferenza dei servizi di
cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti:
"conferenza di servizi di cui al comma 1".
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 1,"
sono inserite le seguenti: "e per il finanziamento delle
opere di cui all'articolo 7, comma 2".
All'articolo 10:
il comma 3 è soppresso.
Pag. 5
All'articolo 11:
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5- bis. Il comitato, d'intesa con le
amministrazioni e gli enti comunque interessati alla
manifestazione, può promuovere iniziative in campo culturale,
artistico e sociale collegate alla manifestazione stessa,
senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente
decreto".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Programma degli interventi e sua
realizzazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il comitato organizzatore locale, d'intesa con il
CONI, la regione Puglia, le amministrazioni provinciali della
Puglia, il comune di Bari e gli altri comuni interessati
elabora le proposte relative alla realizzazione delle opere e
degli impianti sportivi occorrenti.
2. Il comitato di coordinamento approva un programma di
interventi, connessi esclusivamente ai Giochi del
Mediterraneo, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta
giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di
contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Entro
trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli
interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive
varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso,
alla conferenza di servizi di cui al comma 4, convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ogni successiva variazione del programma degli
interventi è definita e approvata secondo la procedura di cui
al comma 2.
4. Alla conferenza partecipano il presidente del comitato
di coordinamento, che la presiede, il commissario del Governo,
il prefetto di Bari, il provveditore regionale alle opere
pubbliche, un rappresentante della regione Puglia, uno
dell'amministrazione provinciale di Bari ed uno del comune di
Bari, il soprintendente per i beni ambientali e
architettonici, il comandante provinciale dei vigili del
fuoco, il presidente del comitato organizzatore locale e un
rappresentante del CONI. Alle riunioni della conferenza
partecipano inoltre, di volta in volta, i rappresentanti delle
amministrazioni o degli enti tenuti ad adottare atti d'intesa,
nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni e
nulla-osta previsti dalle leggi statali e regionali.
5. La conferenza esamina i progetti esecutivi trasmessi
dalle amministrazioni proponenti sulla base del programma
approvato e ne valuta:
a) l'incidenza sullo svolgimento delle
manifestazioni e delle iniziative nel settore artistico e
culturale;
b) la realizzazione entro il mese di aprile del
1997;
c) la congruità dell'investimento rispetto
all'obiettivo;
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d) il rispetto dei vincoli ambientali,
archeologici, storici, artistici ed architettonici e le
compatibilità dal punto di vista paesistico, culturale e
territoriale;
e) la congruità dei benefìci e degli utili
previsti in corrispettivo del finanziamento da parte di
soggetti privati;
f) l'esito della valutazione di impatto
ambientale relativa, ove prevista dall'allegato 1 alla
direttiva 85/377/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, alla
progettazione di nuove opere o all'esercizio di strutture
necessarie allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo.
6. La conferenza suggerisce, ove occorra, le opportune
modifiche ai progetti; verifica, altresì, il rispetto delle
normative concernenti l'abolizione delle barriere
architettoniche, che deve essere attestato nella relazione
tecnica che accompagna i progetti medesimi.
7. La conferenza emette le proprie definitive
determinazioni entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
A tale fine copie delle decisioni assunte sono trasmesse
tempestivamente agli enti competenti.
8. Le opere comprese nel programma approvato dal comitato
di coordinamento sono dichiarate di preminente interesse
nazionale, di pubblica utilità e vengono realizzate secondo un
piano di avanzamento coordinato. Si applicano gli articoli 8 e
9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367. L'inosservanza dei termini previsti nei progetti
comporta l'intervento sostitutivo del prefetto.
9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1, approvati dalla conferenza, il comitato di coordinamento
provvede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera a). Il legale rappresentante delle
amministrazioni competenti alla realizzazione degli
interventi, o il soggetto comunque incaricato, opera in
qualità di funzionario delegato e rende trimestralmente il
conto amministrativo alla ragioneria regionale dello Stato di
Bari".
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