| 1. Gli enti preposti al censimento della presenza di
amianto e quelli che effettuano le bonifiche devono consultare
un comitato di partecipazione dei lavoratori e dei
cittadini.
2. Il comitato è costituito dal comune, è presieduto dal
sindaco ed è composto da un numero di componenti variabile da
7 a 21, nominati dalle associazioni ambientaliste e dalle
rappresentanze dei lavoratori degli stabilimenti oggetto della
disciplina della presente legge.
3. Il comitato collabora con gli enti pubblici preposti al
censimento dei siti contaminati da amianto e verifica le
operazioni di bonifica, accedendo ad atti e documenti e
verificando in sito l'attuazione degli interventi.
4. I componenti del comitato non ricevono alcuna
retribuzione ma hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'attività svolta, il cui onere è posto a carico
del bilancio del comune.
| |