| 1. Le unità sanitarie locali, in collaborazione con il
comitato di cui all'articolo 3 e con l'ausilio degli enti di
cui all'articolo 2, redigono la mappa dei rischi nei territori
interessati al rischio amianto, quali:
a) stabilimenti produttivi dismessi in cui sia
stato manipolato amianto a qualsiasi titolo o materiale che lo
contiene;
b) discariche controllate o abusive in cui sia
stato depositato amianto, suoi residui o materiali contenenti
amianto;
c) edifici pubblici e privati contenenti
amianto;
d) tubazioni di qualsiasi genere, interrate o meno,
in cui sia presente materiale contenente amianto;
e) strade, cortili, aie e simili in cui si rileva
la presenza di amianto.
2. Le unità sanitarie locali in collaborazione con il
comitato cui all'articolo 3, sulla base degli studi di cui
all'articolo 2, individuano la corrispondenza fra presenza di
amianto e persone colpite da mesoteliomi alla pleura, tumori
polmonari, tumori del tratto gastrointestinale, tumori alla
laringe, mediante una classificazione per zone di residenza al
momento della contestazione della malattia e con un termine
pregresso di almeno venti anni.
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