| 1. Le unità sanitarie locali in collaborazione con il
comitato di cui all'articolo 3, e d'intesa con il comune e con
gli enti di cui all'articolo 2, stabiliscono le priorità per
la bonifica dei siti e delle strutture da bonificare.
2. Le bonifiche devono essere effettuate in condizioni di
sicurezza, a rischio zero, e con l'impiego delle imprese di
cui al comma 4 dell'articolo 12 della legge 27 marzo 1992, n.
257.
3. Le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12
della legge 27 marzo 1992,
Pag. 6
n. 257, sono inviate anche al sindaco, al comitato di
partecipazione e all'autorità di polizia giudiziaria.
| |