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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29380
DDL2419-0002
Progetto di legge Camera n. 2419 - testo presentato - (DDL12-2419)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2419. TESTIPDL
...C2419.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2419 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- La riforma dell'ordinamento
  portuale, ormai in fase di attuazione, richiede un ulteriore
  ed urgente intervento dello Stato per consentire la
  trasformazione prevista senza creare traumi sul piano sociale
  e difficoltà nella fase attuativa con conseguenti disagi per
  l'economia portuale.
    Appare evidente come la trasformazione delle compagnie in
  imprese e la trasformazione degli enti ed aziende dei
  mezzi meccanici in autorità portuali, con ruoli
  rispettivamente improntati da una parte all'efficienza ed
  operatività e dall'altra a funzioni d'indirizzo e
  programmazione, presuppongano una riduzione del personale
  attualmente in servizio.
    Con il presente decreto si interviene, pertanto, nel
  settore, per ridurre complessivamente di 2.000 unità gli
  esuberi dei lavoratori delle compagnie portuali e dei
  dipendenti degli enti ed aziende portuali,
 
                               Pag. 2
 
  ed agevolare, unitamente alle altre forme previste (avvio in
  mobilità, in distacco, eccetera) il processo di
  riorganizzazione dei porti.
  Articolo 1.
    Commi 1, 2 e 3 -  Il pensionamento anticipato dei
  lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali, nonché dei
  dipendenti degli enti viene attuato seguendo, in linea di
  massima, i criteri già adottati nel corso dei precedenti
  esodi.  E' prevista l'individuazione di termini, criteri e
  modalità, da parte del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, sulla base dei quali saranno predisposti i
  progetti di riorganizzazione ed i piani di esodo da parte
  degli enti e delle compagnie portuali.
    Il pensionamento anticipato sarà effettuato, nell'ambito
  delle eccedenze individuate in relazione alla determinazione
  delle piante organiche, tenuto conto delle effettive esigenze
  delle singole realtà.
    Comma 4 -  Si procede ad un ulteriore intervento nel
  settore marittimo dell'armamento pubblico utilizzando lo
  strumento del pensionamento anticipato.
    Il comma 17 dell'articolo 6 del decretolegge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, prevede la proroga, per il periodo
  1994-1996, delle disposizioni riguardanti il pensionamento
  anticipato, di cui all'articolo 9, comma 8, del decretolegge 4
  marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
  5 maggio 1989, n. 160, a favore delle società Italia, Lloyd
  triestino, Adriatica, Tirrenia, Toremar, Caremar, Siremar e
  Saremar.
    A seguito della ristrutturazione in atto riguardante il
  Gruppo Finmare e tenuto, altresì, conto della crisi
  occupazionale del settore, si rende necessario estendere tale
  provvedimento anche ai dipendenti delle società Sidermar di
  navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi
  accessori, Almare e Interlogistica, nonché ai dipendenti della
  stessa Finmare.
    Comma 5 -  Oltre a disporsi la copertura degli oneri
  recati dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1, si provvede a
  fornire della necessaria copertura finanziaria anche il comma
  4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.  La
  citata norma allinea il trattamento previdenziale dei
  lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità
  permanente a quello previsto dall'articolo 2 della legge 12
  giugno 1984, n. 222, per gli altri lavoratori assisiti
  dall'INPS.
    Comma 6 -  Per quanto riguarda la corresponsione del
  trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali
  collegate, è affidato al commissario liquidatore del Fondo
  gestione il compito di provvedere attraverso l'accensione di
  mutui secondo le modalità già previste dal decretolegge n. 6
  del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del
  1990.
    In particolare, è stato ribadito che sono a carico
  dell'erario dello Stato le spettanze per trattamento di fine
  servizio e delle indennità contrattuali collegate previste per
  i lavoratori portuali, mentre per quanto concerne i dipendenti
  delle compagnie è dovuta dal commissario liquidatore la
  corresponsione del solo trattamento di fine rapporto.  Al
  riguardo, stante l'insorgere di eventuale contenzioso, è stata
  data interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, del
  decreto-legge n. 6 del 1990, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 58 del 1990.
    E' stato, altresì, stabilito che il commissario provveda
  anche alla corresponsione delle indennità di fine servizio a
  tre soci del gruppo portabagagli di Olbia, che, a seguito
  della soppressione del servizio di portabagagli nei porti
  cabotieri di cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al
  conseguente trasferimento dei soci nell'ambito della locale
  compagnia portuale, non sono, per la loro particolare
  posizione e per la situazione deficitaria del fondo del
  gruppo, riusciti ancora a percepire le indennità loro
  spettanti.  E' stata, infine, prevista a carico della gestione
  commissariale la corresponsione del trattamento di fine
  rapporto a favore dei dipendenti degli enti portuali.  Ciò in
  considerazione del fatto che il pensionamento del personale in
  questione avverrà nell'arco del triennio 19941996 ed allo
  scopo di non appesantire ulteriormente la grave situazione
  deficitaria degli enti stessi.
 
                               Pag. 3
 
    Per quanto concerne la corresponsione delle competenze di
  fine servizio, nella fattispecie in esame, collegata
  necessariamente al riconoscimento da parte dell'INPS del
  diritto al trattamento pensionistico, è stato precisato che
  tale corresponsione non può avvenire nei tempi previsti dalla
  legislazione in materia; pertanto il mancato rispetto dei
  termini non può dare adito, per i predetti motivi, a richieste
  di rivalutazione ed interessi.  Tale norma scaturisce
  dall'esigenza di sanare una serie di vertenze nei confronti
  del Fondo dirette ad ottenere rivalutazione ed interessi sulle
  competenze a tale titolo percepite, vertenze che, per
  giurisprudenza costante, dovrebbero portare alla condanna
  della gestione commissariale con un onere finanziario notevole
  per lo Stato, senz'altro superiore ai 50 miliardi di lire.
  Occorre peraltro precisare che l'adottanda normativa
  stabilisce soltanto un accollo finanziario al Fondo degli
  interventi in questione, risultandone quindi una
  responsabilità del Fondo stesso limitata all'ambito
  finanziario autorizzato dalla normativa medesima, ferma
  restando l'obbligazione in via principale a carico dei
  soggetti tenuti, quali indicati nei commi da 1 a 4.
    Comma 7 -  A seguito della sentenza n. 261 del 12
  giugno 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la
  parziale illegittimità dell'articolo 18, secondo comma, del
  decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nella
  parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi contributivi
  le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia
  relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non
  sono assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro
  la disoccupazione involontaria, l'INPS sta procedendo al
  rimborso delle somme che risultano dovute a favore delle
  compagnie e gruppi portuali.
    Per tali somme, stante il particolare sistema tariffario
  legato alle prestazioni rese dai lavoratori portuali, sono
  state avanzate richieste dagli utenti portuali, dagli enti
  portuali e dal commissario liquidatore del Fondo gestione.
    Tenuto conto delle difficoltà per individuare in ogni
  realtà, e nell'arco dell'intero periodo considerato, i
  legittimi destinatari del rimborso ed al fine di evitare
  l'insorgere di contenzioso, si ritiene necessario intervenire
  con la presente norma per destinare le somme in questione a
  copertura del trattamento di fine servizio dei lavoratori
  portuali maturato alla data del 31 gennaio 1990.
    Infatti per il periodo antecedente la soppressione del
  Fondo, a causa dei versamenti effettuati al Fondo medesimo
  delle quote accantonate al riguardo presso le compagnie
  portuali sulla base delle disposizioni ministeriali e stante
  il livello notevolmente contenuto dell'addizionale prevista a
  tale titolo al fine di non far lievitare i costi portuali, le
  compagnie si sono trovate spoglie delle somme maturate dai
  lavoratori ai fini della liquidazione del trattamento di fine
  servizio.
    Sono attualmente pendenti numerose vertenze mosse dalle
  compagnie nei confronti del commissario liquidatore del Fondo
  e da ultimo anche nei confronti del Ministero dei trasporti e
  della navigazione, del Ministero del tesoro e del Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale per la copertura
  dell'istituto in questione.
    Per i motivi dinanzi rappresentati, al fine di sanare una
  situazione pregressa che potrebbe col tempo comportare anche
  maggiori oneri all'erario dello Stato, si provvede a destinare
  le somme dei rimborsi effettuati dall'INPS a copertura del
  trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei lavoratori
  delle compagnie.
    Le somme in questione devono essere versate dall'INPS al
  commissario liquidatore, che, secondo criteri e modalità
  stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, deve provvedere alla liquidazione delle
  competenze spettanti ad ogni singola compagnia previo debito
  accertamento, senza rivalutazione ed interessi.  Nell'ambito di
  dette somme l'INPS è, altresì, autorizzato a trattenere in
  rate di otto anni e di pari importo, senza interessi e
  rivalutazione, la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta
  dal commissario liquidatore per i maggiori oneri scaturiti
 
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  dall'applicazione del decreto-legge n. 6 del 1990,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990, per
  i pensionamenti anticipati.
    E', altresì, previsto che le ulteriori esigenze per
  l'erogazione del trattamento pregresso di fine servizio, pari
  a circa 150 miliardi di lire, siano poste a carico dell'erario
  dello Stato.
    Infine, stante il maggior carico di lavoro e di
  responsabilità assunto dall'attuale personale in servizio
  presso la gestione commissariale, si considera la possibilità
  di utilizzo da parte del commissario liquidatore del
  personale, già dipendente dall'ente, che, con decreto del
  Ministro dei trasporti e della navigazione, può essere
  trasferito nuovamente presso detta gestione in relazione ai
  nuovi compiti ad essa assegnati.
    Comma 8 -  Per quanto concerne la cassa integrazione
  guadagni straordinaria si rammenta che il provvedimento di cui
  all'articolo 6, comma 15, del citato decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993 - che prevede l'estensione al settore marittimo di detto
  trattamento - è applicabile solo al personale sospeso entro il
  1993.  Il comma citato prevede un'estensione di tale
  trattamento per il periodo 1994-1996, a favore del personale
  interessato dal piano di ristrutturazione e privatizzazione
  del Gruppo Finmare in via di ridefinizione.
    Comma 9 -  Anche per i lavoratori e dipendenti delle
  compagnie portuali si ritiene necessario accompagnare il
  beneficio del pensionamento anticipato con la proroga per
  tutto il 1994 del trattamento straordinario di cassa
  integrazione.
    Stante la crisi dei traffici, che ha ridotto notevolmente
  il livello occupazionale della categoria nel corso del 1993,
  si rende altresì necessaria una integrazione della quota già
  assegnata per il predetto anno, utilizzando, previa
  individuazione delle specifiche esigenze dei singoli scali con
  apposito decreto ministeriale, una parte delle 1.800 unità
  richieste per l'anno 1994.
    Qualora i benefìci non fossero interamente utilizzati
  nell'anno 1994, è prevista la possibilità di prorogarne
  l'applicazione entro il 30 giugno 1995.
    Comma 10 -  L'onere relativo alla prosecuzione, fino
  al 31 dicembre 1995, degli adempimenti contrattuali inerenti
  la gestione ed il funzionamento della casa di soggiorno per
  lavoratori portuali in Dovadola, già previsti dal comma 1,
  lettera  a),  dell'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
  1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1990, n. 58, ammonta a lire 1.000.000.000.
    Tale onere è posto a carico della gestione commissariale
  per il corrente anno e per l'anno successivo nelle more del
  perfezionamento dei provvedimenti normativi inerenti
  l'imposizione di contribuzioni specifiche da destinare a tale
  scopo, da porre a carico dell'utenza e delle imprese operanti
  in porto in base alla legge di riforma.
      Commi 12  e  13 -  Gli enti portuali e le aziende
  dei mezzi meccanici provvedono ad effettuare i rimborsi di cui
  al comma 6 e quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della
  legge 28 gennaio 1994, n. 84, con fondi messi a disposizione
  dal commissario liquidatore del Fondo.  Tale operazione
  comporta l'iscrizione nel bilancio degli enti ed aziende delle
  relative somme quali "sopravvenienze attive" con conseguente
  assoggettamento ad imposizione IRPEG ed ILOR.  Trattandosi
  quindi di una semplice operazione contabile di trasferimento
  di fondi dal commissario liquidatore ai lavoratori
  interessati, per il tramite degli enti ed aziende portuali, si
  ritiene che tali somme non debbano essere assoggettate alla
  imposizione fiscale IRPEG ed ILOR.
    Articolo 2 -  La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante
  riordino della legislazione in materia portuale, pone un
  problema di coordinamento in ordine alla successione delle
  norme.  Premesso che per l'effettiva costituzione delle
  autorità portuali previste dagli articoli 7 e seguenti della
  legge citata occorrono numerosi provvedimenti amministrativi,
  per la cui emanazione sono richiesti tempi dai 30 ai 60 giorni
  dall'entrata in vigore della legge (a ciò aggiungasi che per
  la nomina dei presidenti sembra
 
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  richiesto il parere delle competenti Commissioni
  parlamentari), si richiamano in particolare:
      l'articolo 27, comma 1, che dispone che "rimangono in
  vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che
  disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro
  trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20";
      l'articolo 20, comma 4, che dispone che "i presidenti
  assicurano la continuità della gestione corrente delle
  organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti
  alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente"
  non oltre il 31 dicembre 1994;
      l'articolo 20, comma 3, che dispone che per tale data i
  presidenti (preposti all'atto della nomina in base
  all'articolo 20, comma 1, con funzioni di commissari
  governativi alla gestione delle organizzazioni portuali)
  "dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in
  società (...) per l'esercizio, in condizioni di concorrenza,
  di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali,
  della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché
  in altri settori del trasporto o industriali".
    Può ritenersi che le richiamate norme abbiano inteso
  disporre ed assicurare il passaggio dall'attuale al nuovo
  sistema organizzatorio garantendo contestualmente la
  continuità delle attività svolte dalle organizzazioni portuali
  fino alla loro trasformazione in società.
    Di contro, disponendo l'articolo 13, comma 2, che "dal 1^
  gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle
  organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi
  istitutive", e l'articolo 28, commi 4, 5, 6 e 7, che sempre
  dal 1^ gennaio 1994 è trasferito al bilancio dello Stato il
  gettito delle varie tasse e diritti marittimi (salvo il 50 per
  cento delle tasse sulle merci) già di pertinenza degli enti
  portuali, deve constatarsi come in concreto vengano meno le
  entrate necessarie proprio a garantire la continuità della
  gestione e l'organizzazione delle nuove autorità portuali.
    Non essendo il problema risolvibile sul piano
  amministrativo e tenuta presente la grave situazione che si
  verrebbe a determinare negli scali italiani per effetto
  dell'applicazione della nuova normativa, si è reso necessario
  un intervento legislativo urgente per far coincidere il
  termine di vigenza delle norme di carattere finanziario con
  quello entro il quale le organizzazioni portuali dovranno
  trasformarsi in società (articolo 20, comma 3).
    La disposizione non reca ulteriori oneri aggiuntivi a
  carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti
  dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in quanto i provvedimenti
  posti a carico del bilancio statale avranno concreta
  attuazione solo successivamente all'insediamento delle
  autorità portuali.
    Al comma 2 viene differita al 31 dicembre 1995
  l'operatività della delega alle regioni a statuto ordinario
  delle funzioni amministrative sul litorale marittimo di cui
  all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.
  616 del 1977, disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n.
  400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
  dicembre 1993, n. 494.
    Il citato articolo 6 ha fissato al 19 dicembre 1994 il
  termine ultimo affinché il Governo proceda agli adempimenti
  necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni
  amministrative alle regioni, stabilendo altresì che decorso
  tale termine siano queste ultime a provvedere al rilascio ed
  al rinnovo delle concessioni demaniali marittime per fini
  turistici e ricreativi.
    Siffatta scadenza coglie, però, le regioni del tutto
  impreparate, sia per la mancanza di norme di coordinamento che
  disciplinino le modalità attuative della delega in parola, sia
  per la carenza di idonee strutture amministrative necessarie a
  consentire l'ordinato espletamento delle pertinenti
  funzioni.
    Pertanto, alla data suindicata, sulle regioni graverà un
  notevole carico di lavoro, che esse potranno smaltire
  verosimilmente in tempi lunghi, con grave disagio per
 
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  l'utenza e con pregiudizio per l'erario, in conseguenza
  dell'inevitabile ritardo nel versamento dei canoni demaniali.
  Di qui l'esigenza di prorogare il termine fissato
  dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 400 del 1993.
    La legge n. 84 del 1994, entrata in vigore il 19 febbraio
  1994, prevede all'articolo 28, comma 6, una decorrenza di
  termini in materia di riscossione della cosiddetta tassa
  portuale a partire dal 1^ gennaio 1994.  Si riscontrano
  difficoltà di applicazione, oltre che per la retroattività
  sopra richiamata, anche per la mancata indicazione delle
  aliquote applicabili nei porti in cui la tassa in questione
  risulta estesa.  Pertanto, al fine di superare tali difficoltà,
  con i commi 3 e 4 vengono spostate al 1^ luglio 1994 le
  decorrenze di applicazione delle suddette tasse.
      Articolo 3.  - L'articolo in questione riporta alcune
  modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il
  riordinamento della legislazione portuale.
    La legge n. 84 del 1994 è stata approvata dal Parlamento
  sul finire della XI legislatura, in un momento di notevole
  produzione legislativa che non ha consentito di tenere conto
  della evoluzione legislativa del momento.  Infatti
  l'applicazione della legge ha trovato notevoli intralci sia
  per gli aspetti cronologici degli adempimenti previsti, sia
  per le necessità di coordinamento con altre disposizioni
  legislative.  Con l'articolo 3 del decreto-legge vengono
  pertanto apportate le seguenti modifiche alle singole
  disposizioni della citata legge n. 84 del 1994.
    La modifica introdotta alla lettera  a)  del comma 1
  dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 ha lo scopo di
  meglio delineare le competenze dell'autorità marittima
  rispetto a quelle affidate dalla legge all'autorità portuale,
  attribuendo a quest'ultima il potere di regolamentare
  attraverso ordinanze.
    Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 la modifica
  si è resa necessaria per accelerare l' iter  procedurale
  di nomina del presidente dell'autorità portuale, costituita ai
  sensi del comma 5 dell'articolo 20, come sostituito dal comma
  11, dell'articolo 3 del presente decreto.
    Poiché ai commissari delle organizzazioni portuali nominati
  ai sensi dell'articolo 20, è affidata anche la gestione delle
  autorità portuali, al comma 3, si dispone che i presidenti
  delle autorità portuali, una volta nominati, assumono anche i
  compiti dei commissari.
    All'articolo 11 della legge n. 84 del 1994, per quanto
  concerne il collegio dei revisori dei conti, la necessità
  della modifica deriva dal fatto che il registro dei revisori
  contabili, composto secondo i criteri ed i requisiti di cui al
  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non risulta ancora
  pubblicato; tuttavia si ritiene di salvaguardare l'interesse
  sostanziale tutelato dalla norma, consistente nello
  standard  professionale garantito dall'iscrizione al
  suddetto registro mediante il possesso dei requisiti
  prescritti per la predetta iscrizione.
    Circa le modifiche agli articoli 9 e 15, si ritiene
  opportuno evidenziare la inadeguatezza e la difficoltà
  applicativa delle norme riguardanti la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei
  lavoratori in seno al comitato portuale (articolo 9, comma 1,
  lettera  i)  ed alle commissioni consultive (articolo 15,
  comma 1).
    In particolare, per quanto riguarda la designazione dei
  rappresentanti delle categorie imprenditoriali nell'ambito del
  comitato portuale, tale designazione deve, in base alla legge
  in oggetto, essere effettuata unitariamente da tutte le
  organizzazioni di categoria.
    Ciò implica una complessa procedura ed una lunga
  consultazione tra le organizzazioni interessate, dal momento
  che il numero delle organizzazioni stesse risulta essere
  particolarmente elevato ed i rappresentanti da designare
  unitariamente sono solo tre.
    A quanto sopra si aggiunge l'ulteriore difficoltà
  costituita dal fatto che la designazione deve, in sede di
  prima applicazione, pervenire al presidente dell'autorità
  portuale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge (articolo 9,
 
                               Pag. 7
 
  comma 2) e che, in assenza di tale designazione, il comitato
  potrà regolarmente operare anche senza i rappresentanti delle
  categorie imprenditoriali.
    Quanto sopra è sufficiente ad evidenziare l'eccessiva
  severità di una simile normativa che, da un lato, impedisce
  alle organizzazioni di categoria di giungere in tempi brevi ad
  una designazione unitaria e, dall'altro, penalizza tale
  mancata designazione consentendo un regolare funzionamento del
  comitato anche in assenza dei rappresentanti di dette
  categorie.
    Per quanto riguarda invece la istituzione delle commissioni
  consultive, disciplinata dall'articolo 15, comma 1, tale
  articolo, nel rinviare alle disposizioni contenute
  all'articolo 9, comma 1, lettera  i),  prevede le stesse
  anomalie sopra indicate, con l'aggravante che nei porti ove
  non ha sede l'autorità portuale, i rappresentanti
  imprenditoriali sono soltanto quelli delle imprese portuali
  autorizzate o concessionarie, con l'esclusione quindi delle
  imprese armatoriali, degli agenti marittimi e raccomandatari,
  degli spedizionieri e degli autotrasportatori.
    Tale esclusione appare del tutto irrazionale dal momento
  che le competenze assegnate alle commissioni consultive non
  variano in funzione della presenza o meno nello scalo
  dell'autorità portuale ed è quindi del tutto incomprensibile
  l'esclusione dei rappresentanti delle categorie
  imprenditoriali sopra indicate dalle commissioni istituite nei
  porti ove non hanno sede le predette autorità.
    L'articolo 9, comma 1, lettera  l),  prevede che i
  rappresentanti dei lavoratori siano designati tra coloro che
  sono alle dipendenze delle imprese che operano nel porto, con
  elezione a scrutinio segreto con voto singolo.  Tale procedura
  assolutamente complessa pone seri problemi ai fini
  dell'applicazione dovendosi individuare criteri e modalità
  oggettivi sui quali, peraltro, non è facile raggiungere
  un'intesa fra le stesse organizzazioni sindacali.
    Al comma 9, che modifica l'articolo 15, comma 3, della
  legge n. 84 del 1994, vengono specificati i compiti della
  commissione consultiva centrale, con la conseguente
  individuazione delle amministrazioni interessate che vengono
  chiamate a far parte della commissione stessa.
    Le modifiche proposte agli articoli in questione si ritiene
  rappresentino la soluzione più idonea.
    In relazione al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18
  della legge n. 84 del 1994, la modifica è proposta nella
  considerazione che la concessione delle aree e delle banchine
  comprese nell'ambito portuale viene rilasciata alle imprese di
  cui all'articolo 16, comma 3.  Pertanto le predette
  concessioni, riguardando esclusivamente operazioni portuali in
  senso stretto, non rendono pertinente il richiamo ad attività
  relative ai passeggeri.
    Viene poi sostituito l'articolo 20 della legge 28 gennaio
  1994, n. 84 in considerazione della constatata esigenza di
  prevedere un sistema più efficace per assicurare il passaggio
  dall'attuale al nuovo sistema organizzatorio della
  portualità.
    A tale scopo si prevede, fino alla data di insediamento del
  presidente e del comitato dell'autorità portuale, il
  commissariamento delle organizzazioni portuali.
    Tra i compiti affidati ai commissari vi è anche quello di
  procedere alla dismissione di attività operative svolte dalle
  organizzazioni portuali, oltreché con la trasformazione di
  queste ultime in società private, anche con l'affidamento di
  tali attività in concessione a soggetti diversi.  Nell'attuale
  fase di transizione dal sistema degli enti portuali
  (organizzazioni portuali) alle costituite autorità portuali,
  si è reso necessario chiarire che i due enti considerati sono
  un unico soggetto, anche ai fini tributari (comma 5).
    L'articolo 20 della legge n. 84 del 1994, come sostituito
  dal presente decreto, dispone la costituzione delle autorità
  portuali dal 1^ gennaio 1995, nei porti di cui all'articolo 2
  della stessa legge n. 84 del 1994.
    Una lettura restrittiva della norma potrebbe escludere la
  nomina dei commissari delle autorità portuali di Ravenna,
  Taranto, Catania e Marina di Carrara, trattandosi di porti nei
  quali non preesisteva un'organizzazione portuale.  Con il comma
 
                               Pag. 8
 
  6 del nuovo testo dell'articolo 20 si prevede espressamente
  la nomina degli organi commissariali nei citati porti per
  consentire l'effettivo avvio istituzionale delle nuove
  autorità anche nelle sedi prive di organizzazione portuale.
    La nuova formulazione dell'articolo 21 della legge n. 84
  del 1994, recata dal comma 13 dell'articolo 3, mentre non
  innova allo spirito della norma che va a sostituire, ne rende
  più chiara l'interpretazione e l'applicazione.
    L'eliminazione della società  holding  mira ad impedire
  che le società che potranno derivare dalle ex compagnie
  portuali restino collegate attraverso nessi funzionali capaci
  di ricostituire il precedente regime monopolistico.
    Inoltre, la modifica dell'articolo 21 si è resa necessaria,
  in relazione a specifiche indicazioni pervenute dalla
  Commissione CEE, ed urgente per evitare che nel frattempo le
  compagnie si trasformino secondo la disciplina dettata dalla
  legge n. 84 del 1994, nel testo finora vigente.
    Nella norma è indicato quale elemento determinante, ai fini
  della non applicazione delle disposizioni sanzionatorie,
  l'aver adottato la delibera di trasformazione ed aver
  presentato la relativa richiesta al tribunale competente.
    Viene disciplinata, pertanto, la fase di transizione che
  intercorre dalla delibera di trasformazione, alla iscrizione
  nel registro di imprese.
    Per tale periodo di transizione è stata prevista la
  continuità di vigenza delle norme del regolamento marittimo
  afferenti gli organi di gestione e di controllo del regolare
  funzionamento delle compagnie mantenendo fermi i compiti di
  vigilanza e di controllo da parte delle Autorità che li hanno
  esercitati finora.
    La modifica apportata all'articolo 23, comma 1, della
  citata legge n. 84 del 1994, ha lo scopo di venire incontro ad
  esigenze di carattere occupazionale legate ad alcuni
  lavoratori che, iscritti nel registro degli avventizi, non
  hanno ottenuto la successiva iscrizione nei registri di cui
  all'articolo 150 del regolamento sulla navigazione marittima
  per mancanza di uno dei requisiti prescritti.  Questi elementi,
  poche unità appartenenti solo ad alcune compagnie, in base
  alla dizione del vigente articolo 23, non possono entrare a
  far parte del nuovo organismo societario perché non iscritti
  nei registri di cui al citato articolo 150.  L'abolizione di
  tale requisito consentirebbe anche il loro passaggio, peraltro
  doveroso, essendo i predetti in forza presso la compagnia di
  appartenenza da anni, lavorando e turnando con gli altri
  lavoratori alle stesse condizioni retributive (comma 14).
    All'articolo 27, comma 8, secondo periodo, della medesima
  legge n. 84 del 1994, per un mero errore non è stato indicato,
  tra gli articoli che saranno abrogati dopo il centonovantesimo
  giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge,
  l'articolo 111, commi primo, secondo e terzo, del codice della
  navigazione.  A ciò si provvede appunto con il comma 16
  dell'articolo 3 del decreto-legge.
      Articolo 4. -  Il Centro internazionale radio-medico
  svolge attività assistenziale a titolo gratuito da oltre
  cinquanta anni a favore dei marittimi di tutto il mondo.
    L'attività istituzionale del Centro è pertanto intesa
  all'erogazione di servizi di pubblica utilità che assumono
  notevole rilevanza per la salvaguardia della vita umana in
  mare nelle aree prive di strutture sanitarie.
    Per tale motivo il Centro ha goduto fin dalla sua
  costituzione della contribuzione ordinaria dello Stato fissata
  con la legge n. 27 del 1985 in 450 milioni di lire.
    Tale contribuzione è ormai assolutamente insufficiente
  perché l'ente possa continuare nella sua meritoria
  attività.
    Con il disposto dell'articolo 4 il contributo viene elevato
  di un miliardo e 50 milioni a decorrere dal 1^ gennaio
  1994.
    Il relativo onere è posto a carico dello stanziamento
  iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione.
      Articolo 5. -  Nel quadro delle iniziative del Governo
  italiano a favore del Ruanda, il Ministro dei trasporti e
  della navigazione è stato autorizzato ad organizzare una
  spedizione straordinaria di generi di
 
                               Pag. 9
 
  prima necessità, approvvigionando viveri, medicine e
  quant'altro necessario all'assistenza delle popolazioni
  locali, assicurando il trasporto via mare.
      Articolo 6. -  L'articolo 2, comma 4, della legge n.
  431 del 1991 prevede che i mutui, per la corresponsione dei
  contributi finalizzati alla ristrutturazione e
  razionalizzazione delle imprese navalmeccaniche, siano
  stipulati ad un tasso d'interesse non superiore a quello
  fissato con decreto del Ministro del tesoro.
    L'ultimo decreto aveva previsto quale tasso di riferimento
  il 10,25 per cento, livello ritenuto dagli istituti bancari
  del tutto non remunerativo in relazione all'andamento del
  mercato finanziario; la conseguenza è stata che i mutui
  autorizzati dall'amministrazione marittima, nel periodo
  considerato dalla legge, si trovano praticamente bloccati; di
  qui la necessità di una norma più flessibile che possa
  adattarsi a rapidi mutamenti del mercato finanziario (comma
  1).
    Il nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali disposto
  dalla legge n. 21 del 1994 e dal decreto del Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994
  (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 194 del 20
  agosto 1994) comporta a partire dal 1^ luglio una loro
  degressività anche per le società di navigazione del Gruppo
  Finmare esercenti collegamenti con le isole.
    Di conseguenza gli stanziamenti previsti per tali finalità
  sono ora sovradimensionati, mentre risultano ora insufficienti
  quelli per le sovvenzioni di esercizio dei servizi
  convenzionati.  Nel comma 2 si dispone che lo stanziamento sia
  posto a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994,
  1995, 1996 e 1997, rispettivamente per lire 11 miliardi, 23
  miliardi, 27 miliardi e 45 miliardi.
      Articolo 7 -   Secondo una consuetudine esistente da
  tempo immemorabile nell'ambito portuale, una percentuale della
  provvigione corrisposta dagli armatori agli spedizionieri per
  l'acquisizione del nolo marittimo viene erogata dagli
  spedizionieri ai dipendenti delle agenzie marittime per la
  collaborazione prestata.
    Infatti le ditte di spedizione, per mancanza di una propria
  struttura organizzativa, si avvalgono delle prestazioni dei
  dipendenti delle agenzie marittime per l'espletamento delle
  pratiche inerenti l'imbarco delle merci.
    L'erogazione di detta somma, chiamata "decimo di senseria",
  avviene al di fuori del rapporto di lavoro in essere tra
  agente marittimo e suoi dipendenti.  L'agente marittimo, pur
  versando la predetta somma ai dipendenti, vi provvede per
  conto degli spedizionieri.
    Stante l'intreccio delle posizioni dei soggetti sopra
  indicati, si è sviluppato un lungo contenzioso; di qui
  l'esigenza di introdurre la disposizione dell'articolo 7 che
  consente di risolvere la situazione sopra rappresentata,
  salvaguardando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite
  dalle categorie interessate, senza determinare alcun onere per
  l'erario.
      Articolo 8 -   L'articolo 3, comma 10- ter,  del
  decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, prevede, tra
  l'altro, l'abrogazione a decorrere dal 1^ gennaio 1995 del
  comma 2- quater  dell'articolo 17 della legge 6 marzo
  1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, che
  introduceva l'esenzione dal pagamento della tassa di
  stazionamento per le imbarcazioni che svolgono l'attività di
  volontariato sopra descritta.
    Tale abrogazione era inquadrata in un complessivo generale
  disegno volto a ridurre sensibilmente gli importi della tassa
  di stazionamento per tutti gli utenti, eliminando al tempo
  stesso tutti i regimi speciali che prevedevano riduzione od
  esenzione dal pagamento della tassa stessa.
    Da una indagine svolta per conoscere l'esatta portata del
  fenomeno in discussione è emerso che l'attività sanitaria e di
  pronto soccorso mediante imbarcazioni da diporto è limitata
  nel numero degli enti interessati e nel numero di unità navali
  dagli stessi utilizzate.
 
                              Pag. 10
 
    Considerato quindi che il minor gettito per l'erario dello
  Stato derivante dal ripristino della precedente esenzione è da
  considerarsi di modesta entità, tale da non porre problemi,
  con le norme in questione si vogliono agevolare enti ed
  associazioni di volontariato per l'opera meritoria che essi
  svolgono nella prevenzione degli incidenti e per l'assistenza
  ed il soccorso.
      Articolo 9. -  L'articolo 1, comma 3, della legge 12
  luglio 1991, n. 202, che ha convertito il decreto legge n. 151
  del 1991, stabilisce che coloro i quali nell'anno 1991, in
  applicazione del citato decreto-legge, abbiano corrisposto
  somme maggiori di quelle dovute per il pagamento della tassa
  di stazionamento, possono computare l'eccedenza in diminuzione
  dell'ammontare del versamento dovuto per l'anno successivo
  (1992).
    Tale disposizione tuttavia, ai sensi della norma stessa,
  non può trovare applicazione qualora le maggiori somme versate
  superino l'importo dovuto per l'anno successivo; in tal caso
  gli interessati avrebbero dovuto richiedere il rimborso
  dell'eccedenza versata, procedendo contestualmente al
  pagamento del tributo per il 1992, se dovuto.
    E' stato constatato che in alcuni casi i soggetti che
  avevano corrisposto nel 1991 somme maggiori al dovuto,
  superiori all'importo della corrispondente tassa da versare
  per il periodo successivo, non hanno effettuato alcun
  versamento per l'anno 1992, avendo praticato di fatto una
  compensazione tra le due somme, in contrasto con quanto
  previsto con la succitata legge n. 202 del 1991.
    Il suesposto comportamento ha concretizzato la fattispecie
  del mancato pagamento della tassa di stazionamento che prevede
  la sanzione di una sovrattassa pari a tre volte la tassa
  dovuta oltre alla corresponsione del tributo evaso.
    Si è potuto rilevare, inoltre, che taluni diportisti sono
  ricorsi alla compensazione anche per gli anni 1993 e 1994, in
  violazione della legge 12 luglio 1991, n. 202.
    Al fine di sanare le situazioni di cui sopra e di evitare
  pesanti sanzioni per l'utenza che ha sostanzialmente
  soddisfatto le pretese erariali dello Stato, l'articolo 9
  dispone apposita modifica alla citata legge n. 202 del 1991,
  in considerazione anche dei chiari ed univoci segnali a favore
  della nautica da diporto, contenuti nella recente legge 8
  agosto 1994, n. 498, settore che sta faticosamente tentando di
  uscire dalla crisi in cui versa, anche a causa di una
  "vessatoria" politica fiscale attuata negli anni passati.
      Articolo 10.  - La tromba d'aria ed il fortunale
  abbattutisi a Genova nei giorni 31 agosto e 14 settembre 1994
  hanno provocato gravi danni agli impianti del porto.
    I danni subiti dal porto di Genova hanno determinato una
  gravissima emergenza operativa che ha comportato la chiusura,
  per ragioni di sicurezza, dell'intero ponte Libia e delle vie
  allo stesso asservite.  Di qui l'esigenza di una specifica
  norma che finanzi, con ogni urgenza, i lavori di ripristino
  delle opere ed impianti danneggiati.
      Articolo 11.  - Al fine di portare a compimento i
  progetti inseriti nell'accordo Stato-regione Marche,
  sottoscritto dai Ministri  pro tempore  dei trasporti e
  navigazione, del tesoro e dei lavori pubblici, tra cui quelli
  relativi all'ammodernamento e potenziamento del porto di
  Ancona, occorre mantenere la disponibilità di tutti i fondi
  all'uopo stanziati.  Con l'articolo 11 si provvede quindi alla
  conservazione dei fondi stanziati nell'esercizio 1994 sui
  capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori
  pubblici e del Ministero dei trasporti e della navigazione,
  consentendo il loro utilizzo negli esercizi 1995 e 1996.
      Articolo 12. -  Tale articolo dispone una proroga di
  18 mesi della gestione commissariale di liquidazione dell'ente
  "Colombo '92", sia per quanto riguarda le funzioni del
  commissario, sia per la gestione del personale, sia per gli
  interventi conservativi e manutentivi del patrimonio.
  L'articolo in esame prevede inoltre l'indennizzo
  all'organizzazione portuale di Genova degli oneri sopportati
  in occasione della esposizione
 
                              Pag. 11
 
  colombiana tenutasi a Genova nel 1992.  Si tratta, in
  particolare, degli oneri derivanti dalla messa a disposizione
  dei beni - manufatti, aree, attrezzature e specchi acquei -
  imposta all'allora Consorzio autonomo del porto, dalla legge
  23 agosto 1988, n. 373.  In relazione ad essa il Consorzio
  autonomo del porto ha dovuto dismettere immobili in cui si
  svolgevano attività produttive, trasferire attività svolte
  dallo stesso Consorzio autonomo del porto o esercitate da
  privati, esercitate su beni del demanio marittimo.  Al riguardo
  è sorto un contenzioso tra le parti cui si pone fine con le
  disposizioni contenute nei commi citati.  Si tratta infatti di
  un contenzioso tra enti pubblici entrambi sovvenzionati dallo
  Stato ed alle cui passività lo Stato deve far fronte.
      Articolo 13.  - Si dispone che determinati
  stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1994, in conto
  competenza e in conto residui, possano essere utilizzati
  nell'esercizio successivo.  Si tratta di stanziamenti disposti,
  tra l'altro, per dare attuazione alle disposizioni sugli
  interventi nel settore cantieristico ed armatoriale di cui
  alla legge 14 giugno 1989, n. 234, all'articolo 39 della legge
  31 dicembre 1982, n. 279, nonché per la realizzazione del
  catasto del demanio marittimo.  Anche per i fondi dei capitoli
  3958 e 7763, di cui al comma 3, si dispone la conservazione
  nell'esercizio 1995.
      Articolo 14. -  L'eccidio dei sette marittimi italiani
  verificatosi in Algeria il 7 luglio 1994, ha determinato forte
  emozione nell'opinione pubblica ed una grave e dolorosa
  situazione nelle famiglie delle vittime.  Con la legge 9
  novembre 1994, n. 628, sono stati disposti interventi urgenti
  in favore delle suddette famiglie.  Sembra ora doveroso che lo
  Stato riconosca alle stesse famiglie e agli eredi dei
  marittimi la concessione "alla memoria" della medaglia d'onore
  per lunga navigazione di primo grado "oro".  Peraltro, il
  decreto luogotenenziale 1^ marzo 1945, n. 127, riconosce tale
  onorificenza solo ai marittimi che abbiano compiuto 20 anni di
  navigazione.  In relazione a ciò, i marittimi deceduti in
  Algeria non potrebbero ricevere tale onorificenza in quanto
  nessuno di loro ha maturato il requisito richiesto.  Con
  l'articolo in questione si dispone la concessione della
  medaglia d'onore di primo grado, anche a favore dei marittimi
  barbaramente uccisi in Algeria.
      Articolo 15.  - Nella recente risoluzione FAL.3 (21)
  adottata il 1^ maggio 1992 nell'ambito della convenzione sulle
  facilitazioni al traffico marittimo internazionale (Londra, 9
  aprile 1965) si raccomanda che le autorità pubbliche, nello
  svolgimento delle formalità concernenti il traffico marittimo,
  consentano o facilitino l'utilizzo di tecniche di trasmissione
  elettronica delle informazioni.  Gli articoli 179 e 181 del
  codice della navigazione impongono invece procedure che
  rendono difficoltose le formalità di ammissione a pratica e di
  partenza delle navi dai porti nazionali, con conseguenti
  onerosi ritardi.  Con la norma in questione le disposizioni dei
  citati articoli 179 e 181 vengono adeguate ai moderni mezzi di
  trasmissione ora a disposizione delle navi oltre che alle
  raccomandazioni contenute nella risoluzione sopra
  ricordata.
      Articolo 16. -  Tutti i materiali esistenti presentano
  una radioattività intrinseca, dovuta a fenomeni naturali
  ovvero all'esposizione a sorgenti artificiali, e possono
  quindi comportare un rischio di esposizione a radiazioni.
    La possibilità che rottami metallici destinati al
  riutilizzo possano essere in generale "contaminati" è
  conosciuta da tempo a livello mondiale, a seguito di alcuni
  incidenti ed ha comportato l'adozione di adeguate misure di
  controllo e prevenzione in vari Paesi del mondo.
    In Italia il problema si è posto recentemente e riguarda,
  in particolare, il possibile arrivo di materiale contaminato
  dai Paesi dell'Est.  La mancanza di conoscenza del fenomeno e
  l'assenza di procedure e di chiarezza nelle competenze hanno
  portato ad affrontare la situazione in modo non coordinato da
  parte delle varie amministrazioni.
 
                              Pag. 12
 
  In particolare l'orientamento principale espresso
  dalle circolari ministeriali è stato quello di imporre dei
  controlli eseguiti manualmente sui carichi, al confine e nelle
  aziende.  Tale soluzione non consente però di impedire con la
  necessaria sistematicità l'ingresso di materiali contaminati
  nel territorio, con tutti i conseguenti problemi di ordine
  sanitario e per lo smaltimento.
    Una soluzione completa e definitiva del problema è di
  fondamentale importanza per il nostro Paese; l'Italia infatti
  è un Paese che importa notevoli quantità di rottame ferroso ed
  inoltre la posizione geografica e le prospettive di mercato
  fanno assumere sempre maggiore importanza al materiale
  proveniente dai Paesi dell'Est, dove è però prevedibile lo
  smantellamento di centrali nucleari e di sistemi industriali
  ormai obsoleti, nonché la riorganizzazione dell'apparato
  bellico con eliminazione delle eccedenze.
    Si rende pertanto necessario introdurre un ulteriore filtro
  costituito da un controllo automatico sui carichi di rottame
  da effettuare presso i valichi di frontiera.  Ciò consentirà
  di:
      a)  evitare l'ingresso di materiale potenzialmente
  attivo e il conseguente rischio per la popolazione, per il
  personale ferroviario, per i passeggeri nelle stazioni, per i
  lavoratori eccetera;
      b)  rispedire al mittente il materiale attivo
  eventualmente ricevuto superando così l'assenza di procedure e
  norme che rendono oggi molto complessa e costosa la
  restituzione del materiale contaminato rinvenuto sul
  territorio;
      c)  controllare il materiale in poche postazioni
  automatiche presso i valichi di confine interessati, invece
  che presso centinaia di aziende, con conseguente maggiore
  certezza sul corretto funzionamento e taratura dei sistemi e
  quindi con maggiore affidabilità dei controlli.
    L'introduzione di ulteriori stadi di controllo all'interno
  delle aziende, necessariamente non di tipo preventivo, ma in
  generale solo  a posteriori,  cioè effettuati durante il
  processo di lavorazione dei metalli, non garantirebbe infatti
  la tutela dell'azienda e soprattutto del lavoratore e, in
  alcuni casi, neppure della popolazione.
    Con l'articolo 16 si consente pertanto l'installazione di
  sistemi di rilevazione automatica presso i valichi di
  frontiera.
    Articolo 17. -  Il decreto del Ministro dei trasporti
  e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, recante norme
  per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da
  diporto, all'articolo 8, dispone che i componenti
  dell'equipaggio, quando richiesto, devono appartenere alla
  gente di mare o della navigazione interna e devono essere in
  possesso di un titolo professionale marittimo o della
  navigazione interna idoneo al comando delle unità ad essi
  affidate.
    Tenuto conto degli aspetti peculiari della navigazione da
  diporto, si è resa necessaria l'introduzione nell'ordinamento
  attuale di un titolo professionale specifico per le
  imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, sia per la
  navigazione marittima sia per la navigazione interna.
    L'articolo 17 istituisce i titoli professionali citati e
  stabilisce i requisiti per il loro conseguimento (commi da 1 a
  5).
    I commi 6 e 7 stabiliscono l'estensione delle abilitazioni
  conseguite.
    Il comma 8 prevede una norma transitoria che consente di
  acquisire i titoli di cui trattasi senza sostenere il relativo
  esame purché i soggetti interessati dimostrino di avere
  esercitato il comando su una unità da diporto adibita al
  noleggio per un periodo determinato, tale da assicurare una
  adeguata professionalità.
    Al comma 9 vengono previste particolari agevolazioni per il
  conseguimento dei titoli stessi per gli appartenenti alle
  Forze armate ed ai Vigili del fuoco in presenza di particolari
  requisiti.
    Articolo 18. -  Il decreto-legge 16 giugno 1994, n.
  378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
  n. 498, ha avuto un positivo, deciso impatto sul settore della
  nautica da diporto, con un contributo che ci si attende ancora
  più significativo alla ripresa del turismo e della
  occupazione
 
                              Pag. 13
 
  del settore, nel corso della prossima stagione estiva.
  L'esperienza maturata ha evidenziato, tuttavia, la necessità
  di un ulteriore intervento di carattere legislativo onde
  evitare che tali positive prospettive di un ritorno
  dell'utenza alla pratica diportistica vengano compromesse.
    In particolare nella normativa citata sono state previste
  specifiche disposizioni in materia di accertamento della
  potenza dei motori con l'intento di porre un preciso freno
  alla pratica del loro depotenziamento e successivo
  ripotenziamento.
    Va detto, a tale riguardo, che negli scorsi anni sono stati
  commercializzati nel nostro Paese circa 140 mila motori con le
  caratteristiche sopra indicate.  I possessori di tali motori,
  per poter circolare, dovrebbero ora munirsi della patente
  nautica.  E' necessario pertanto che l'ordinamento prenda atto
  di tale realtà con l'emanazione di una normativa che provveda
  a spostare il limite della potenza del motore al di là della
  quale sussiste l'obbligo della patente per la conduzione delle
  unità da diporto che navigano entro le 6 miglia, dai
  tradizionali 25 CV - purtroppo in molti casi "teorici" - ai 75
  CV effettivi.  A ciò si provvede con l'articolo 18.
    Inoltre, proprio nello spirito di tener conto della
  concreta esperienza nel settore e di evitare al massimo
  adempimenti burocratici
  non strettamente necessari, viene stabilito che la
  condotta delle imbarcazioni da diporto a vela abilitate alla
  navigazione entro le 6 miglia dalla costa non necessita di
  patente nautica.
    Articolo 19. -  Nell'ambito del piano triennale
  1995/1997 per l'informatica, approvato con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 1994, è
  prevista, per il Ministero dei trasporti e della navigazione,
  la realizzazione di un sistema informatico che costituirà lo
  strumento conoscitivo e decisionale per mantenere coerenza tra
  i programmi operativi dell'intera amministrazione, lo sviluppo
  delle risorse umane, l'utilizzo di quelle finanziarie e il
  controllo di gestione, previa integrazione dei sistemi
  attualmente in funzione nei vari settori dell'Amministrazione
  dei trasporti e navigazione; per quanto concerne il settore
  della navigazione marittima, è prevista, in particolare, la
  realizzazione della rete di telecomunicazioni e del sistema
  operativo di comando e controllo della navigazione,
  comprendente, tra l'altro, l'attuazione del sottosistema
  controllo del traffico marittimo e il potenziamento e lo
  sviluppo del sottosistema automazione ricerca e soccorso,
  indispensabili ai fini della sicurezza del traffico marittimo
  e della ricerca e soccorso in mare.
 
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