| Articolo 1:
Commi 1-3. La norma prevede il pensionamento
anticipato di 1.000 lavoratori e dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali e 1.000 dipendenti degli enti portuali e delle
aziende dei mezzi meccanici.
Comma 4. Prevede il pensionamento anticipato di 398
marittimi ed amministrativi delle società indicate nella
presente norma.
Gli oneri, relativi ai ratei di pensione anticipata ed
all'aumento dell'anzianità contributiva, sono stati
quantificati sulla base dei seguenti parametri che sono
indicati nel prospetto riassuntivo:
- età anagrafica media
a) 51 uomini
b) e c) 57 e 48 donne
- Numero complessivo lavoratori
interessati 2398 a) 90 per cento 1.800
b) 10 per cento 200
c) 398
- Data ingresso 1^ luglio 1994 1^ luglio 1995
70 per cento 30 per cento
- Retribuzione imponibile 40.000.000
- Aliquota contributiva 26,97 per cento
- Retribuzione pensionabile 37.600.000
- Anzianità contributiva media (al
netto abbuono) a) 28
b) e c) 25
- Numero medio anni
anticipazione a) 8
b) 8
c) 8
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Comma 5. Estensione del trattamento ex articolo
2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai lavoratori cancellati
dai registri del lavoro portuale.
Gli oneri recati dal comma 4 dell'articolo 24 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, ammontano a lire 5.460.000.000
all'anno per il periodo iniziale per poi decrescere.
I lavoratori che dovranno usufruire del trattamento
indicato all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 sono pari
a circa 700 unità e sono destinati a diminuire nel corso dei
prossimi anni. La norma infatti riguarda una situazione
pregressa in fase di esaurimento.
La stima circa l'onere suindicato scaturisce da una media
di lavori variabili connessi al livello occupazionale del
porto di appartenenza ed alla posizione contributiva di
ciascun lavoratore valutabile nei termini seguenti:
n. lavoratori .................................. 700 x
trattamento integrativo mensile lire ........... 600.000 x
n. mesi ........................................ 13 =
Lire 5.460.000.000
lire 5.460.000.000 x 10 anni = lire 54.600.000.000.
A tale onere si provvede attraverso economie derivanti dal
decreto- legge 8 agosto 1994, n. 508, emerse successivamente
alla sua emanazione.
Precisamente:
1. Lire 4.225.000.000, a seguito della modifica apportata
all'articolo 1, comma 6, con la quale viene stabilito che il
trattamento di fine rapporto previsto per i dipendenti degli
enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici, posti in
pensionamento anticipato, viene posto a carico dei predetti
enti, se in possesso degli accantonamenti finanziari a tale
titolo.
Allo stato risulta che l'Ente Porto di Palermo e le
aziende dei mezzi meccanici di Ancona, La Spezia, Livorno e
Messina provvedono con proprie risorse all'erogazione delle
competenze dovute a tale titolo ai 65 dipendenti posti in
pensionamento anticipato:
n. dipendenti ........................... 65 x
TFR lire ................................ 65.000.000 =
Lire 4.225.000.000
2. Lire 51.000.000.000 nell'ambito delle disponibilità
determinatesi sulla base delle richieste pervenute per
l'applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 508, relativamente ai trattamenti di fine
servizio anteriori al 31 gennaio 1990 spettanti ai lavoratori
delle compagnie portuali.
Comma 6. Pensionamento anticipato lavoratori portuali
- Trattamento di fine servizio ed una tantum.
La quota necessaria per i lavoratori portuali a copertura
di detto istituto, pari a lire 91 miliardi, è attinta
attraverso l'accensione di un
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mutuo da parte del commissario liquidatore del fondo
gestione, la cui estinzione si articola nell'arco di 10 anni
per una somma pari a 15 miliardi, comprensiva di capitale ed
interessi.
L'onere indicato, pari a lire 91 miliardi, è comprensivo
delle seguenti voci, individuate sulla base del valore medio
del trattamento di fine servizio e dell' una tantum per
l'esodo dell'anno 1992:
TFS (valore medio esodo 1992) ............ Lire 61.000.000
Una tantum (valore medio esodo 1992) " 30.000.000
Costo pro capite Lire 91.000.000
91.000.000 x 1.000 (lavoratori) = 91 miliardi
Nell'ambito dei 91 miliardi rientra anche il trattamento
di fine servizio per i tre ex soci del gruppo portabagagli di
Olbia, ammontante complessivamente a lire 150 milioni.
Dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei
mezzi meccanici - Trattamento di fine servizio.
L'onere relativo a detto istituto ammonta per i 1.000
dipendenti interessati a lire 65 miliardi (lire 65 milioni
pro capite, tenuto conto del valore medio del
trattamento in questione erogato nel corso del precedente
esodo).
Tale onere è stato posto a carico della gestione
commissariale, dato che i relativi costi si articoleranno
nell'arco di alcuni anni, secondo un piano predisposto dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, che terrà conto
delle esigenze degli enti e delle disponibilità della gestione
commissariale.
Il trattamento di fine servizio per il personale delle
società del gruppo Finmare è a carico delle società
medesime.
Comma 7. Trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei
lavoratori portuali.
Per la parte pregressa del TFS la maggior parte delle
compagnie portuali ha instaurato nei confronti del Fondo
gestione un contenzioso per rivendicare il versamento delle
quote maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di
soppressione del Fondo medesimo (decreto-legge n. 6 del 1990,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990).
Pertanto, sulla base delle richieste avanzate e dei dati
in possesso, può farsi una stima del trattamento di fine
servizio maturato dai lavoratori delle compagnie portuali al
31 gennaio 1990 nei termini seguenti: lavoratori portuali n.
5.900 x 47.000.000 = 280 miliardi.
Sono stati considerati 5.900 lavoratori in seguito alla
detrazione di 1.000 lavoratori da porre in pensionamento
anticipato.
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A tale onere connesso soltanto alle spettanze di
competenza, senza rivalutazione ed interessi, si provvede
mediante il recupero delle somme che l'INPS, a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991,
sta rimborsando alle compagnie portuali operanti nel
Mezzogiorno d'Italia e nella Laguna Veneta. Su tale somma è
prevista altresì la compensazione del debito pari a lire
30.705.765.778 della gestione commissariale nei confronti
dell'INPS per i maggiori oneri scaturiti in ordine ai
pensionamenti anticipati nel triennio 1990-1992.
La restante somma necessaria per la copertura del TFS
pregresso pari a lire 150 miliardi è posta a carico dello
Stato a partire dal 1996 tenuto presente che la liquidazione
delle competenze avverrà nel corso dei prossimi anni in
relazione al piano individuato dal Ministero dei trasporti e
della navigazione, tenuto conto sia della esigenza di ciascuna
compagnia portuale sia delle disponibilità finanziarie del
Fondo.
Comma 8. Cassa integrazione straordinaria per personale
dipendente delle società del gruppo Finmare.
Il trattamento in questione, già previsto a favore di
detta categoria per l'anno 1993 con l'articolo 6, comma 15,
del decreto-legge n. 148 del 1993, non essendo stato affatto
utilizzato, viene esteso al periodo 19941996 nell'ambito dei
limiti degli stanziamenti già previsti a tale titolo nel
richiamato decreto-legge n. 148 del 1993. Pertanto per tale
comma non sussiste alcun ulteriore onere a carico dell'erario
dello Stato.
Comma 9. Cassa integrazione straordinaria - 1.800
lavoratori portuali.
Il trattamento massimo di integrazione salariale è pari a
lire 1.248.000 mensili, aumentato dall'accredito contributivo,
correlato ai salari medi contrattuali fissati per la giornata
retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, pari
mediamente a lire 97.346 per l'anno 1994, secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decretolegge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Contribuzione:
GR media lire 97.346;
97.346 x 26 giorni x 12 mesi = lire 30.371.952;
30.371.952 (imponibile annuo) x 27 per cento = lire
8.200.427;
lire 14.976.000 + lire 8.200.427 = lire 23.176.427 pro
capite;
lire 23.176.427 x 1.800 unità = lire 41.717.568.600
(42 miliardi).
Tenuto conto degli slittamenti temporali derivanti dal
meccanismo di rendicontazione dell'INPS, delle modalità di
rimborso sia del mutuo che delle somme relative ai trattamenti
di fine servizio, gli oneri sono modulati secondo il prospetto
allegato alla presente relazione.
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Comma 10. Gestione casa di soggiorno di Dovadola.
La prosecuzione della gestione della casa di soggiorno di
Dovadola a tutto il 31 dicembre 1995 comporterà l'onere di un
miliardo di lire a carico della gestione commissariale del
Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
Articolo 4.
La norma prevede l'aumento del contributo annuo a favore
del Centro internazionale radio-medico di un miliardo e 50
milioni di lire a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
A tale onere si provvede con i fondi iscritti sul
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.
Articolo 5.
Il previsto importo di lire 6.500 milioni rappresenta un
limite massimo di spesa determinato sulla base di una stima
degli oneri per il noleggio del mezzo di trasporto necessario
per la spedizione straordinaria in favore delle popolazioni
del Ruanda e per l'acquisto dei relativi generi alimentari e
materiali di prima assistenza.
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