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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29381
DDL2419-0003
Progetto di legge Camera n. 2419 - testo presentato - (DDL12-2419)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C2419. TESTIPDL
...C2419.
Pag. 14 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2419 ZZ12 ZZRT ZZPR
  Articolo 1:
      Commi 1-3.  La norma prevede il pensionamento
  anticipato di 1.000 lavoratori e dipendenti delle compagnie e
  gruppi portuali e 1.000 dipendenti degli enti portuali e delle
  aziende dei mezzi meccanici.
      Comma 4.  Prevede il pensionamento anticipato di 398
  marittimi ed amministrativi delle società indicate nella
  presente norma.
      Gli oneri, relativi ai ratei di pensione anticipata ed
  all'aumento dell'anzianità contributiva, sono stati
  quantificati sulla base dei seguenti parametri che sono
  indicati nel prospetto riassuntivo:
  - età anagrafica media
                             a)             51 uomini
                             b)  e  c)  57 e 48 donne
  - Numero complessivo lavoratori
    interessati    2398     a)  90 per cento   1.800
                             b)  10 per cento     200
                             c)                   398
  - Data ingresso       1^ luglio 1994     1^ luglio 1995
                        70 per cento       30 per cento
  - Retribuzione imponibile    40.000.000
  - Aliquota contributiva      26,97 per cento
  - Retribuzione pensionabile  37.600.000
  - Anzianità contributiva media (al
    netto abbuono)           a)                 28
                              b)  e  c)      25
  - Numero medio anni
    anticipazione            a)                  8
                              b)                  8
                              c)                  8
 
                              Pag. 15
 
        Comma 5.  Estensione del trattamento  ex  articolo
  2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai lavoratori cancellati
  dai registri del lavoro portuale.
        Gli oneri recati dal comma 4 dell'articolo 24 della
  legge 28 gennaio 1994, n. 84, ammontano a lire 5.460.000.000
  all'anno per il periodo iniziale per poi decrescere.
      I lavoratori che dovranno usufruire del trattamento
  indicato all'articolo 2 della legge n. 222 del 1984 sono pari
  a circa 700 unità e sono destinati a diminuire nel corso dei
  prossimi anni.  La norma infatti riguarda una situazione
  pregressa in fase di esaurimento.
      La stima circa l'onere suindicato scaturisce da una media
  di lavori variabili connessi al livello occupazionale del
  porto di appartenenza ed alla posizione contributiva di
  ciascun lavoratore valutabile nei termini seguenti:
  n. lavoratori ..................................     700 x
  trattamento integrativo mensile lire ........... 600.000 x
  n. mesi ........................................      13 =
                                        Lire 5.460.000.000
   lire 5.460.000.000 x 10 anni = lire 54.600.000.000.
    A tale onere si provvede attraverso economie derivanti dal
  decreto- legge 8 agosto 1994, n. 508, emerse successivamente
  alla sua emanazione.
      Precisamente:
      1.  Lire 4.225.000.000, a seguito della modifica apportata
  all'articolo 1, comma 6, con la quale viene stabilito che il
  trattamento di fine rapporto previsto per i dipendenti degli
  enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici, posti in
  pensionamento anticipato, viene posto a carico dei predetti
  enti, se in possesso degli accantonamenti finanziari a tale
  titolo.
      Allo stato risulta che l'Ente Porto di Palermo e le
  aziende dei mezzi meccanici di Ancona, La Spezia, Livorno e
  Messina provvedono con proprie risorse all'erogazione delle
  competenze dovute a tale titolo ai 65 dipendenti posti in
  pensionamento anticipato:
  n. dipendenti ...........................           65 x
  TFR lire ................................   65.000.000 =
                                      Lire 4.225.000.000
      2.  Lire 51.000.000.000 nell'ambito delle disponibilità
  determinatesi sulla base delle richieste pervenute per
  l'applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8
  agosto 1994, n. 508, relativamente ai trattamenti di fine
  servizio anteriori al 31 gennaio 1990 spettanti ai lavoratori
  delle compagnie portuali.
        Comma 6.  Pensionamento anticipato lavoratori portuali
  - Trattamento di fine servizio ed  una tantum.
      La quota necessaria per i lavoratori portuali a copertura
  di detto istituto, pari a lire 91 miliardi, è attinta
  attraverso l'accensione di un
 
                              Pag. 16
 
  mutuo da parte del commissario liquidatore del fondo
  gestione, la cui estinzione si articola nell'arco di 10 anni
  per una somma pari a 15 miliardi, comprensiva di capitale ed
  interessi.
      L'onere indicato, pari a lire 91 miliardi, è comprensivo
  delle seguenti voci, individuate sulla base del valore medio
  del trattamento di fine servizio e dell' una tantum  per
  l'esodo dell'anno 1992:
  TFS (valore medio esodo 1992) ............  Lire 61.000.000
    Una tantum  (valore medio esodo 1992)  "   30.000.000
  Costo  pro capite                      Lire 91.000.000
  91.000.000 x 1.000 (lavoratori) = 91 miliardi
      Nell'ambito dei 91 miliardi rientra anche il trattamento
  di fine servizio per i tre ex soci del gruppo portabagagli di
  Olbia, ammontante complessivamente a lire 150 milioni.
        Dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei
  mezzi meccanici - Trattamento di fine servizio.
        L'onere relativo a detto istituto ammonta per i 1.000
  dipendenti interessati a lire 65 miliardi (lire 65 milioni
  pro capite,  tenuto conto del valore medio del
  trattamento in questione erogato nel corso del precedente
  esodo).
      Tale onere è stato posto a carico della gestione
  commissariale, dato che i relativi costi si articoleranno
  nell'arco di alcuni anni, secondo un piano predisposto dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione, che terrà conto
  delle esigenze degli enti e delle disponibilità della gestione
  commissariale.
      Il trattamento di fine servizio per il personale delle
  società del gruppo Finmare è a carico delle società
  medesime.
  Comma 7.  Trattamento di fine servizio (TFS) pregresso dei
  lavoratori portuali.
      Per la parte pregressa del TFS la maggior parte delle
  compagnie portuali ha instaurato nei confronti del Fondo
  gestione un contenzioso per rivendicare il versamento delle
  quote maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di
  soppressione del Fondo medesimo (decreto-legge n. 6 del 1990,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 1990).
      Pertanto, sulla base delle richieste avanzate e dei dati
  in possesso, può farsi una stima del trattamento di fine
  servizio maturato dai lavoratori delle compagnie portuali al
  31 gennaio 1990 nei termini seguenti: lavoratori portuali n.
  5.900 x 47.000.000 = 280 miliardi.
      Sono stati considerati 5.900 lavoratori in seguito alla
  detrazione di 1.000 lavoratori da porre in pensionamento
  anticipato.
 
                              Pag. 17
 
      A tale onere connesso soltanto alle spettanze di
  competenza, senza rivalutazione ed interessi, si provvede
  mediante il recupero delle somme che l'INPS, a seguito della
  sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 12 giugno 1991,
  sta rimborsando alle compagnie portuali operanti nel
  Mezzogiorno d'Italia e nella Laguna Veneta.  Su tale somma è
  prevista altresì la compensazione del debito pari a lire
  30.705.765.778 della gestione commissariale nei confronti
  dell'INPS per i maggiori oneri scaturiti in ordine ai
  pensionamenti anticipati nel triennio 1990-1992.
      La restante somma necessaria per la copertura del TFS
  pregresso pari a lire 150 miliardi è posta a carico dello
  Stato a partire dal 1996 tenuto presente che la liquidazione
  delle competenze avverrà nel corso dei prossimi anni in
  relazione al piano individuato dal Ministero dei trasporti e
  della navigazione, tenuto conto sia della esigenza di ciascuna
  compagnia portuale sia delle disponibilità finanziarie del
  Fondo.
  Comma 8.  Cassa integrazione straordinaria per personale
  dipendente delle società del gruppo Finmare.
      Il trattamento in questione, già previsto a favore di
  detta categoria per l'anno 1993 con l'articolo 6, comma 15,
  del decreto-legge n. 148 del 1993, non essendo stato affatto
  utilizzato, viene esteso al periodo 19941996 nell'ambito dei
  limiti degli stanziamenti già previsti a tale titolo nel
  richiamato decreto-legge n. 148 del 1993.  Pertanto per tale
  comma non sussiste alcun ulteriore onere a carico dell'erario
  dello Stato.
  Comma 9.  Cassa integrazione straordinaria - 1.800
  lavoratori portuali.
      Il trattamento massimo di integrazione salariale è pari a
  lire 1.248.000 mensili, aumentato dall'accredito contributivo,
  correlato ai salari medi contrattuali fissati per la giornata
  retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti, pari
  mediamente a lire 97.346 per l'anno 1994, secondo i criteri
  stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decretolegge 17
  dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 13 febbraio 1987, n. 26.
      Contribuzione:
      GR media lire 97.346;
      97.346 x 26 giorni x 12 mesi = lire 30.371.952;
      30.371.952 (imponibile annuo) x 27 per cento = lire
  8.200.427;
      lire 14.976.000 + lire 8.200.427 = lire 23.176.427  pro
  capite;
        lire 23.176.427 x 1.800 unità = lire 41.717.568.600
  (42 miliardi).
      Tenuto conto degli slittamenti temporali derivanti dal
  meccanismo di rendicontazione dell'INPS, delle modalità di
  rimborso sia del mutuo che delle somme relative ai trattamenti
  di fine servizio, gli oneri sono modulati secondo il prospetto
  allegato alla presente relazione.
 
                              Pag. 18
 
  Comma 10.  Gestione casa di soggiorno di Dovadola.
      La prosecuzione della gestione della casa di soggiorno di
  Dovadola a tutto il 31 dicembre 1995 comporterà l'onere di un
  miliardo di lire a carico della gestione commissariale del
  Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali.
  Articolo 4.
      La norma prevede l'aumento del contributo annuo a favore
  del Centro internazionale radio-medico di un miliardo e 50
  milioni di lire a decorrere dal 1^ gennaio 1994.
      A tale onere si provvede con i fondi iscritti sul
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
  Ministero dei trasporti e della navigazione.
  Articolo 5.
      Il previsto importo di lire 6.500 milioni rappresenta un
  limite massimo di spesa determinato sulla base di una stima
  degli oneri per il noleggio del mezzo di trasporto necessario
  per la spedizione straordinaria in favore delle popolazioni
  del Ruanda e per l'acquisto dei relativi generi alimentari e
  materiali di prima assistenza.
 
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