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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29385
DDL2419-0007
Progetto di legge Camera n. 2419 - testo presentato - (DDL12-2419)
(suddiviso in 26 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C2419. TESTIPDL
...C2419.
...Decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995. Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2419 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Interventi urgenti a favore del settore portuale e
                         marittimo).
      1.  Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato
  di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti
  delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
  compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione
  istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
  cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del
  1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
  degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
  intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
  rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre
  1996.
      2.  Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei
  trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto, individua termini,
  criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle
  eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
  gruppi portuali, a coloro che hanno
 
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  presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31
  dicembre 1992.  Con decreto determina le dotazioni organiche e
  relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli
  professionali, sulla base di specifici progetti di
  riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte
  degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei
  traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva.  Ai lavoratori
  delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i
  requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero
  volontario delle marche contributive relative al periodo di
  occasionalato, senza onere per lo Stato.  E' fatto divieto di
  procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
      3.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1- bis  e 8, del
  decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli
  articoli 8- bis  e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del
  decretolegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.  Ai
  lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
  concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
  massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza
  tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai
  ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età,
  ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di
  contribuzione previdenziale.  Ai trattamenti pensionistici di
  cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di
  incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti
  pensionistici di anzianità.  Per i lavoratori titolari di
  pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i
  quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato,
  l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un
  supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di
  cui al presente comma.  Il trattamento pensionistico del
  personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali
  elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
  fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
  oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
  prepensionamento ai sensi del presente decreto.
      4.  I trattamenti di pensionamento anticipato di cui
  all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
  anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione,
  Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori,
  Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima
  (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino,
  intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
  dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a
  quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
  lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di
  età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di
  quaranta anni di contribuzione previdenziale.
      5.  Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
  di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti
  dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28
  gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione
  commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
  lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli
  istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita
  rendicontazione annuale.
 
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      6.  L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
  di fine servizio e delle indennità contrattuali e del
  trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento
  anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei
  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei
  lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto
  Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
  fa carico alla gestione di cui al comma 5.  A tal fine il
  commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di
  cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
  58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91
  miliardi.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo,
  del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le
  successive disposizioni relative alla corresponsione delle
  competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi
  portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine
  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di fine servizio
  dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
  meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma
  5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
  limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi
  meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini
  finanziari.  Le competenze di cui al presente comma, ivi
  comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono
  soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
      7.  Per il superamento del contenzioso relativo ai
  trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai
  lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del
  fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle
  compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano
  individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della
  navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280
  miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari.
  Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione
  della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991,
  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale -  prima serie
  speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli
  oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali
  operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n.
  171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel
  Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi
  contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione,
  affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla
  copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle
  somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il
  complessivo importo valutato in lire 160 miliardi.  L'INPS
  corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate
  annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di
  rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire
  30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto
  fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento
  anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie
  portuali nel triennio 1990-1992.  Per le esigenze connesse ai
  compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti
  e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta
  motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso
  il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
  liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.
 
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      8.  I termini per la presentazione delle domande per
  l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui
  al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
  al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo
  delle somme stanziate allo scopo.
      9.  Il beneficio di integrazione salariale di cui
  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
  n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è
  concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità,
  ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.
  Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno
  1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995.  Il relativo
  onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed
  è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.  Qualora
  gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
  decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla
  normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
  procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e
  gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
      10.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4,
  comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede
  agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
  gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
  Dovadola fino al 31 dicembre 1995.  L'onere derivante dal
  presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico
  della gestione commissariale di cui al comma 5.
      11.  Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
  autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo
  di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
  miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.  Al relativo
  onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
  miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
  stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
  corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
      12.  Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al
  trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti
  portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui
  all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
  non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma
  3, lettera  b),  del testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      13.  Le somme di cui al comma 12 non costituiscono
  presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle
  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
 
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