| (Interventi urgenti a favore del settore portuale e
marittimo).
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato
di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della
compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di
cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del
1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti
degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici,
intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato,
rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre
1996.
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individua termini,
criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle
eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e
gruppi portuali, a coloro che hanno
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presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31
dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e
relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli
professionali, sulla base di specifici progetti di
riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte
degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei
traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori
delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i
requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero
volontario delle marche contributive relative al periodo di
occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di
procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1- bis e 8, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli
articoli 8- bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del
decretolegge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai
lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è
concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza
tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai
ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età,
ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di
contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di
cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di
incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti
pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di
pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i
quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato,
l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un
supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di
cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del
personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali
elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi
oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in
prepensionamento ai sensi del presente decreto.
4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui
all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996,
anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione,
Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori,
Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima
(Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base
dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a
quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di
lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di
età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di
quaranta anni di contribuzione previdenziale.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti
dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli
istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita
rendicontazione annuale.
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6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento
di fine servizio e delle indennità contrattuali e del
trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento
anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei
lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto
Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo,
fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il
commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.
58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo,
del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le
successive disposizioni relative alla corresponsione delle
competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi
portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine
rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio
dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi
meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma
5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2,
limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi
meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini
finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi
comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono
soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
7. Per il superamento del contenzioso relativo ai
trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del
fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle
compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano
individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280
miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari.
Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie
speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli
oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali
operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n.
171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi
contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione,
affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla
copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle
somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il
complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS
corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate
annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di
rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di lire
30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto
fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento
anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie
portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai
compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti
e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta
motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso
il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in
liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.
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8. I termini per la presentazione delle domande per
l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui
al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati
al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo
delle somme stanziate allo scopo.
9. Il beneficio di integrazione salariale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992,
n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è
concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità,
ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993.
Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno
1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo
onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed
è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora
gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato
decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla
normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le
procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e
gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.
10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede
agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della
gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in
Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal
presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico
della gestione commissariale di cui al comma 5.
11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono
autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo
di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60
miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo
onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120
miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al
trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti
portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui
all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma
3, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono
presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
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